Art. 3. Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui alla presente ordinanza i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, ed i soggetti che svolgono, nei medesimi comuni la loro attivita' industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorche' residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse, secondo le modalita' previste dall'art. 5 della ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990.