Art. 3.
  Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni  di  cui
alla presente ordinanza i soggetti residenti, da data anteriore al 13
dicembre  1990,  nei comuni individuati con il decreto del Presidente
del Consiglio dei  Ministri  15  gennaio  1991,  ed  i  soggetti  che
svolgono,   nei   medesimi  comuni  la  loro  attivita'  industriale,
commerciale, artigiana  ed  agricola,  ancorche'  residenti  altrove,
limitatamente  alle  obbligazioni  nascenti  dalle  attivita' stesse,
secondo le modalita' previste dall'art. 5 della ordinanza n. 2057/FPC
del 21 dicembre 1990.