Art. 4.
  Le sospensioni di cui all'art. 1 docorrono dal 13 dicembre 1990  ed
hanno  effetto  fino  al  31  dicembre 1991, salvo diverso successivo
provvedimento  anche   agli   effetti   dell'accertamento   e   della
riscossione  delle  imposte  e  delle  tasse  erariali  e locali. Gli
adempimenti  dei  contribuenti  in  materia  di  tributi  locali  non
eseguiti per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza
debbono  essere  effettuati  dai  contribuenti  medesimi  entro il 31
gennaio 1992.
  Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto  delle
sospensioni  di cui alla presente ordinanza, ove non sia diversamente
disposto dagli articoli precedenti, avverra' - mediante rateizzazione
in un anno senza corresponsione  di  interessi  o  altri  oneri  -  a
decorrere  dalla  data  anteriore  al  secondo  mese  successivo alla
scadenza delle sospensioni medesime e, per  le  riscossioni  mediante
ruoli,  a  decorrere  dalla  scadenza di marzo 1992. Da questa ultima
scadenza decorrono anche i recuperi degli altri tributi  per  il  cui
pagamento  non  vi  e' data anteriore al secondo mese successivo alla
scadenza della sospensione.
  Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto  delle
sospensioni,  disposte  ai  sensi  dell'ordinanza  n. 2057/FPC del 21
dicembre 1990, avverra' senza corresponsione  di  interessi  o  altri
oneri.
  Non  si  fara'  comunque  luogo  a rimborsi o restituzioni di somme
corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente
ordinanza.
  Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1,  primo  comma,  n.
2),  dell'ordinanza  n.  2057/FPC del 21 dicembre 1990 in ordine alla
sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990  fino  al  31  dicembre
1991,  dei  termini  processuali,  di  prescrizione  e  di  decadenza
riguardanti l'accertamento e la riscossione  delle  imposte  e  delle
tasse   erariali  e  locali,  nonche'  delle  entrate  aventi  natura
patrimoniale e assimilate.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA