Art. 4. Le sospensioni di cui all'art. 1 docorrono dal 13 dicembre 1990 ed hanno effetto fino al 31 dicembre 1991, salvo diverso successivo provvedimento anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 gennaio 1992. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, avverra' - mediante rateizzazione in un anno senza corresponsione di interessi o altri oneri - a decorrere dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di marzo 1992. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri tributi per il cui pagamento non vi e' data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni, disposte ai sensi dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, avverra' senza corresponsione di interessi o altri oneri. Non si fara' comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 2), dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 fino al 31 dicembre 1991, dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonche' delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1991 Il Ministro: CAPRIA