Art. 2. Ferma restando la previsione di cui al secondo comma del precedente art. 1, le richieste di licenza, che perverranno a decorrere dalla data del presente decreto, saranno esaminate ai sensi e per gli effetti dei provvedimenti di attuazione delle indicazioni del piano triennale della pesca 1991-1993 e subordinatamente alla acquisizione da parte del richiedente dell'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1986. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 14 giugno 1991 Il Ministro: FACCHIANO