Art. 2.
  Ferma restando la previsione di cui al secondo comma del precedente
art. 1, le richieste di licenza, che perverranno  a  decorrere  dalla
data  del  presente  decreto,  saranno  esaminate  ai sensi e per gli
effetti dei provvedimenti di attuazione delle indicazioni  del  piano
triennale  della pesca 1991-1993 e subordinatamente alla acquisizione
da parte del richiedente dell'attestazione prevista dall'art.  3  del
decreto ministeriale 5 maggio 1986.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 14 giugno 1991
                                               Il Ministro: FACCHIANO