Art. 3.
                     Segnalazioni di operazioni
 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di  altro  punto
operativo    di   uno   dei   soggetti   di   cui   all'articolo   4,
indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare  le  operazioni  di
trasferimento  di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza
ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a  un
suo  delegato  ogni  operazione  che,  per  caratteristiche, entita',
natura, o per qualsivoglia altra  circostanza  conosciuta  a  ragione
delle   funzioni  esercitate,  tenuto  conto  anche  della  capacita'
economica e dell'attivita'  svolta  dal  soggetto  cui  e'  riferita,
induca  a  ritenere,  (( in base agli elementi a sua disposizione, ))
che il denaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime
possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo  648-bis
del  codice  penale (a).  (( Tra le caratteristiche di cui al periodo
precedente  e'  compresa,  in  particolare,  l'effettuazione  di  una
pluralita'  di  operazioni  non giustificata dall'attivita' svolta da
parte della stessa persona, ovvero, ove se ne  abbia  consapevolezza,
da  parte  di  persone  appartenenti  allo stesso nucleo familiare, o
dipendenti o collaboratori di una stessa impresa. ))
  2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante  o  un  suo
delegato esamina le segnalazioni pervenutegli (( e qualora le ritenga
fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione,
anche  desumibili  dall'archivio  di  cui all'articolo 2, comma 1, le
trasmette )) senza ritardo al questore del luogo dell'operazione,  il
quale  ne  informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia
valutaria della  Guardia  di  finanza.  Per  effettuare  i  necessari
approfondimenti  e  per  il controllo previsto dall'articolo 5, comma
10,  gli  appartenenti  al  nucleo  speciale  di  polizia   valutaria
esercitano  anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia
valutaria.  Tali  poteri  sono  estesi  agli  ufficiali  di   polizia
tributaria  dei  nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia
di finanza, ai quali il nucleo speciale  di  polizia  valutaria  puo'
demandare  l'assolvimento  degli  incarichi  affidatigli dal presente
decreto.
  3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti
dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono
essere   direttamente   trasmesse   al    questore    dal    titolare
dell'attivita', dal legale rappresentante o da un suo delegato.
  4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal
quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  di entrata in vigore del
presente decreto.
  5. Le segnalazioni effettuate  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
presente   articolo  non  costituiscono  violazione  di  obblighi  di
segretezza e non comportano responsabilita' di alcun  tipo,  salvi  i
casi di dolo.
  6.  I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresi' le ulteriori
misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali  indagini.  Le
autorita'   di  cui  al  comma  2  possono,  inoltre  sospendere,  se
possibile, l'esecuzione dell'operazione.
(( 7. E' fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle        ))
(( segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia    ))
(( comunque a conoscenza di darne comunicazione a soggetti diversi ))
(( da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3.                             ))
 8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei
criteri  che  potranno  essere  impartiti  con  le  disposizioni   di
attuazione  di  cui  all'articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate
procedure volte a  prevenirne  il  coinvolgimento  in  operazioni  di
riciclaggio,  potenziando  a  tal  fine  il  sistema  dei controlli e
riscontri interni e attuando programmi specifici di  addestramento  e
formazione del personale.
 
             (a) L'art. 648-bis del codice penale, aggiunto dall'art.
          3   del   D.L.   21  marzo  1978,  n.  59,  convertito  con
          modificazioni nella legge 18  maggio  1978,  n.  191,  come
          sostituito  dall'art.  23 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
          e' cosi' formulato:
             "Art. 648- bis ( Riciclaggio ).  -  Fuori  dei  casi  di
          concorso  nel  reato,  chiunque  sostituisce denaro, beni o
          altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata,
          di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di
          estorsione o dai delitti concernenti  la  produzione  o  il
          traffico  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro
          denaro,  altri  beni  o  altre  utilita',  ovvero  ostacola
          l'identificazione   della   loro  provenienza  dai  delitti
          suddetti, e' punito con la reclusione da quattro  a  dodici
          anni  e  con  la  multa  da  lire due milioni a lire trenta
          milioni.
             La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale.
             Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".