Art. 5. Sanzioni, procedure, controlli 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria (( fino al 40 per cento )) dell'importo trasferito. 2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (a). In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione. (( 3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 e' punita con )) (( la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento )) (( dell'importo dell'operazione. )) 4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, (( comma 1, )) e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. (( 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione )) (( delle segnalazioni previste dall'articolo 3 e' punita con )) (( una sanzione pecuniaria fino alla meta' del valore )) (( dell'operazione. )) 6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, e' punita con (( l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. )) 7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (( fino a lire cento milioni. )) 8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (b). Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16 (a). 9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8. (( 10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei )) (( cambi, che agisce d'intesa con le autorita' preposte alla )) (( vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte )) (( degli intermediari abilitati delle norme in tema di )) (( trasferimento di valori di cui al presente capo, nonche', sulla )) (( base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle )) (( procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei )) (( soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina )) (( altresi' con proprio decreto le modalita' con le quali )) (( l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far )) (( emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di )) (( determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati )) (( aggregati, concernenti complessivamente l'operativita' di )) (( ciascun intermediario abilitato, che l'Ufficio italiano dei )) (( cambi e' autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso )) (( diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. )) (( L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie )) (( rilevanti per )) (( l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne da' )) (( notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative )) (( segnalazioni alle autorita' competenti per gli ulteriori )) (( accertamenti. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni )) (( di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto )) (( provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia )) (( di finanza. )) 11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento. 12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8. 13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorita' vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza. 14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 (c), le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51- bis". 15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 (d), le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".
(a) La legge n. 689/1981, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, reca modifiche al sistema penale. Si trascrive il testo del relativo art. 14 (per quanto riguarda l'art. 16 della medesima legge, le cui disposizioni non si applicano alle sanzioni indicate nel presente articolo, si precisa che detto articolo consente, per le sanzioni amministrative, in taluni casi, la possibilita' del pagamento in misura ridotta): "Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 2 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Le norme del codice di procedura civile, circa le modalita' di effettuazione delle comunicazioni e delle notificazioni, sono contenute nel libro I (Disposizioni generali), titolo VI (Degli atti processuali), capo I (Delle forme degli atti e dei provvedimenti), sezione IV (Delle comunicazioni e delle notificazioni), articoli da 136 a 151. Altre norme sono contenute nel titolo II (Degli esperti e degli ausiliari del giudice), capo IV (Degli atti dell'ufficiale giudiziario), articoli da 47 a 51, delle disposizioni per l'attuazione del predetto codice. La legge 20 novembre 1982, n. 890, ha dettato nuove norme in materia civile, amministrativa e penale, sulle notificazioni di atti a mezzo posta e sulle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. (b) Si trascrivono i primi due commi dell'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988: "1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la soma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. La commissione di cui al comma 1 delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La commissione ha facolta' di richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di integrare gli accertamenti compiuti". (c) Il testo dell'art. 63 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'art. 7 del D.P.R. n. 463/1982 e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). - La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51- bis e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 51-bis . Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento". (d) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo dei primi sei commi del relativo art. 33, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 463/1982 e dal decreto qui pubblicato: "Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le modalita' di cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenenti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 35. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli Ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi previsti nel secondo comma e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali".