Art. 6.
       Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario.
(( 1. L'esercizio in via prevalente di una o piu' delle attivita'  ))
(( di cui all'articolo 4, comma 2, e' riservato agli intermediari  ))
(( iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che ))
(( si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale da'         ))
(( comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'italia e alla        ))
(( CONSOB.                                                         ))
  2. (( Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la  propria
attivita'  nei  confronti  del  pubblico  o  che  erogano  credito al
consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la  forma
di   societa'   per   azioni   o   in  accomandita  per  azioni  o  a
responsabilita' limitata  o  di  societa'  cooperativa.  Il  capitale
sociale  versato  non  puo'  essere  inferiore  a  cinque volte )) il
capitale minimo previsto  per  la  costituzione  delle  societa'  per
azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca
d'Italia,  puo' indicare una misura inferiore del capitale minimo per
particolari categorie di operatori. Entro  due  anni  dalla  data  di
entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
soggetti di cui al (( presente comma  procedono  alle  operazioni  di
trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. ))
(( 2-bis.  In deroga a quanto previsto al comma 2, gli            ))
(( intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attivita' di    ))
(( locazione finanziaria devono avere la forma di societa' per     ))
(( azioni e un capitale sociale versato con inferiore a cinque     ))
(( volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle     ))
(( societa' per azioni.                                            ))
  3.  Le  cariche  di presidente del consiglio di amministrazione, di
amministratore delegato e  di  direttore  generale,  o  che  comunque
comportino   l'esercizio   di  funzioni  equivalenti  ((  presso  gli
intermediari di cui ai commi 2 e ))
2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal  secondo  anno  dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata  esperienza
per  uno  o  piu'  periodi  complessivamente non inferiori a tre anni
mediante esercizio di attivita' professionale in materie attinenti al
settore giuridico, economico e finanziario o  di  insegnamento  nelle
medesime   materie,   ovvero  mediante  svolgimento  di  funzioni  di
amministrazione o  dirigenziali  presso  enti  pubblici  economici  o
presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali.
(( 4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore ))
(( della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei  ))
(( sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli            ))
(( intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis deve essere iscritto    ))
(( nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel     ))
(( ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del       ))
(( collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti  ))
(( anzidetti.                                                      ))
(( 4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis             ))
(( esercenti l'attivita' alla data di entrata in vigore del        ))
(( presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione ))
(( che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro ))
(( novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di   ))
(( conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti    ))
(( che non ottemperano alle disposizoni di cui ai                  ))
(( commi 2, 2- bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica    ))
(( la disposizione del comma 8.                                    ))
(( 5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio  ))
(( di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli ))
(( intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis depositano presso       ))
(( l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che         ))
(( ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore     ))
(( generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di       ))
(( funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da        ))
(( ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso    ))
(( dell'ultimo anno presso altre societa' ed enti di qualsiasi     ))
(( natura. Analoga documentazione deve essere depositata in        ))
(( occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori       ))
(( generali e sindaci, entro tenta giorni dall'assunzione della    ))
(( carica. L'omissione e' punita con l'arresto fino a tre mesi o   ))
(( con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora ))
(( le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce ))
(( reato piu' grave, si applica la reclusione fino a               ))
(( tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti          ))
(( responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il      ))
(( pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il       ))
(( diritto di rivalsa.                                             ))
 6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, (( gli intermediari di
cui  ai  commi 2 e)) 2- bis devono comunicare l'elenco nominativo dei
soci quale risulta dal verbale dell'assemblea  che  ha  approvato  il
bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.
(( 7. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
(( 8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione       ))
(( comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal   ))
(( Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o   ))
(( della CONSOB.                                                   ))
  9.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1 da parte di
soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i  quali  comunque  non
sussistano  le  condizioni di iscrizione, e' punito con la pena della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da  lire  quattro
milioni a lire venti milioni'
  10.  La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto
e' commesso adottando modalita' operative tipiche  delle  aziende  di
credito  o  comunque  tali  da  determinare  tra il pubblico l'errato
convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attivita'
bancaria.
(( 11-12. (Soppressi dalla legge di conversione).                  ))