Art. 8.
            (( Onorabilita' dei soci )) e degli esponenti
  1. Ai partecipanti al capitale delle societa' di  cui  al  presente
capo  si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (a).
(( 2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti ))
(( muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo   ))
(( si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del    ))
(( Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (a) .        ))
(( 2- bis. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 e'        ))
(( dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, ))
(( comunque denominato, titolare di funzione equivalente,          ))
(( entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.  ))
(( L'omessa dichiarazione di decadenza e' punita con la reclusione ))
(( fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire   ))
(( cinque milioni.                                                 ))
(( 2-ter. Le disposizioni del presente capo non si applicano       ))
(( qualora l'attivita' esercitata dagli intermediari di cui        ))
(( all'articolo 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme      ))
(( di vigilanza sulla base di leggi speciali .                     ))
 
             (a) Il D.P.R. n. 350/1985  concerne:  "Attuazione  della
          direttiva,  in  data  12 dicembre 1977, del Consiglio delle
          Comunita' europee n.   77/780  in  materia  creditizia,  in
          applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74". Si trascrive
          il testo dei relativi articoli 5 (come modificato dall'art.
          32 della legge 19 marzo 1990, n. 55) e 7:
             "Art.   5.   -   Le  cariche,  comunque  denominate,  di
          amministratore, sindaco e direttore  generale  non  possono
          essere ricoperte da coloro che:
              1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di
          interdizione   temporanea   dagli  uffici  direttivi  delle
          persone giuridiche e delle imprese;
          2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione  disposte
          ai  sensi  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, o della
          legge 31 maggio 1965, n. 575,  cosi'  come  successivamente
          modificate   e   integrate,   salvi   gli   effetti   della
          riabilitazione;
              3) siano stati condannati  con  sentenza  irrevocabile,
          salvi gli effetti della riabilitazione:
                a)  a  pena  detentiva per uno dei reati previsti nel
          regio decreto-legge 12 marzo 1936,  n.  375,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni;
                b)  alla  reclusione per uno dei delitti previsti nel
          titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto
          16 marzo 1942, n.  267;
                c)  alla  reclusione per un tempo non inferiore ad un
          anno per un delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,
          contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio, contro
          l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
          delitto in materia valutaria e tributaria;
                d) alla reclusione per un tempo non inferiore  a  due
          anni per un qualunque delitto non colposo".
             "Art.  7.  -  1.  Coloro  che,  trovandosi  in una delle
          situazioni indicate nel precedente articolo 5, numeri 2)  e
          3),  lettere  a  )  e b), posseggano, direttamente o per il
          tramite di societa' controllate, di societa'  fiduciarie  o
          per  interposta persona, partecipazioni in misura superiore
          al 2 per cento del capitale  di  un  ente  creditizio,  non
          possono  esercitare il diritto di voto inerente alle azioni
          o  quote  eccedenti  il  suddetto  limite.   In   caso   di
          inosservanza,  la  deliberazione  e'  impugnabile  a  norma
          dell'articolo 2377 del codice civile se, senza  il  computo
          dei  voti  che non avrebbero dovuto essere espressi, non si
          sarebbe    raggiunta     la     necessaria     maggioranza.
          L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte
          degli amministratori e dei sindaci.
             2.  Le azioni o quote per le quali, a norma del presente
          articolo, non puo' essere esercitato  il  diritto  di  voto
          sono  computate  ai  fini della regolare costituzione della
          assemblea.
             3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e  2  si
          applicano  anche  ai possessori di titoli di partecipazione
          ovvero di risparmio partecipativo  emessi  da  istituti  di
          credito  di  diritto  pubblico,  da casse di risparmio e da
          monti  di  credito  su  pegno  di  prima   categoria,   con
          riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano
          i diritti inerenti a tali titoli".