Art. 8. (( Onorabilita' dei soci )) e degli esponenti 1. Ai partecipanti al capitale delle societa' di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (a). (( 2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti )) (( muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo )) (( si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (a) . )) (( 2- bis. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 e' )) (( dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, )) (( comunque denominato, titolare di funzione equivalente, )) (( entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. )) (( L'omessa dichiarazione di decadenza e' punita con la reclusione )) (( fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire )) (( cinque milioni. )) (( 2-ter. Le disposizioni del presente capo non si applicano )) (( qualora l'attivita' esercitata dagli intermediari di cui )) (( all'articolo 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme )) (( di vigilanza sulla base di leggi speciali . ))
(a) Il D.P.R. n. 350/1985 concerne: "Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74". Si trascrive il testo dei relativi articoli 5 (come modificato dall'art. 32 della legge 19 marzo 1990, n. 55) e 7: "Art. 5. - Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che: 1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo". "Art. 7. - 1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente articolo 5, numeri 2) e 3), lettere a ) e b), posseggano, direttamente o per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. 2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli".