Art. 2.
  Il primo rapporto, riferito all'anno 1991, va redatto  e  trasmesso
entro  il  30  aprile  1992  alle  rappresentanze sindacali aziendali
interessate ed ai consiglieri regionali  di  parita'  competenti  per
territorio,  domiciliati  presso  gli  uffici  regionali del lavoro e
della massima occupazione.
  I rapporti successivi, da redigersi almeno ogni due anni,  dovranno
contenere  dati  sulla situazione del personale con riferimento al 31
dicembre di ogni singolo anno del biennio considerato.
  I  consiglieri  regionali  di  parita'  cureranno,  a  loro  volta,
periodicamente,  sulla  base  dei  dati  acquisiti  dalle aziende, la
predisposizione  di  un  significativo  e   sintetico   rapporto   da
sottoporre  alle valutazioni del Comitato nazionale di cui all'art. 5
della sopracitata legge n. 125, nell'ambito della  relazione  di  cui
all'art. 8, comma 9, della legge stessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 luglio 1991
                                                  Il Ministro: MARINI