Art. 2. Il primo rapporto, riferito all'anno 1991, va redatto e trasmesso entro il 30 aprile 1992 alle rappresentanze sindacali aziendali interessate ed ai consiglieri regionali di parita' competenti per territorio, domiciliati presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione. I rapporti successivi, da redigersi almeno ogni due anni, dovranno contenere dati sulla situazione del personale con riferimento al 31 dicembre di ogni singolo anno del biennio considerato. I consiglieri regionali di parita' cureranno, a loro volta, periodicamente, sulla base dei dati acquisiti dalle aziende, la predisposizione di un significativo e sintetico rapporto da sottoporre alle valutazioni del Comitato nazionale di cui all'art. 5 della sopracitata legge n. 125, nell'ambito della relazione di cui all'art. 8, comma 9, della legge stessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 1991 Il Ministro: MARINI