Art. 9. 1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (a), e' inserito il seguente: "Art. 20- bis (Omessa custodia di armi). - Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. (( Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, )) (( munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie )) (( per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo )) (( comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con )) (( l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due )) (( milioni. )) Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso: a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva; b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.". 2. L'articolo 702 del codice penale (b) e' abrogato. 3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (a), sono sostituiti dai seguenti: "E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.".
(a) La legge n. 110/1975 reca: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi". Si trascrive il testo del relativo art. 23, come modificato dal presente articolo: "Art. 23 (Armi clandestine). - Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11. Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identita' prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11". (b) L'art. 702 del codice penale era cosi' formulato: "Art. 702 (Omessa custodia di armi). - E' punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi: 1) consegna o lascia portare un'arma a persone di eta' minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa; 2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente; 3) porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone". La misura della sanzione pecuniaria di cui all'articolo soprariportato era stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) poi per tre (art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) e infine per due (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, quarto comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "fino a lire duecentoquarantamila".