Art. 9.
  1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n.  110  (a),  e'
inserito il seguente:
  "Art.  20-  bis  (Omessa  custodia  di armi). - Chiunque consegna a
minori degli anni diciotto, che non siano in possesso  della  licenza
dell'autorita',  ovvero  a  persone  anche  parzialmente  incapaci, a
tossicodipendenti o a persone  imperite  nel  maneggio,  un'arma  fra
quelle  indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni
o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e'  punito,  salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni.
(( Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi,      ))
(( munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie  ))
(( per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo     ))
(( comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con    ))
(( l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due      ))
(( milioni.                                                        ))
  Si  applica  la  pena  dell'ammenda  da lire trecentomila a lire un
milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
    a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che  non  si  tratti
dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
    b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
  Quando  i  fatti  di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le
munizioni  o  gli  esplosivi  indicati   nell'articolo   1   o   armi
clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.".
  2. L'articolo 702 del codice penale (b) e' abrogato.
  3.  I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18
aprile 1975, n. 110 (a), sono sostituiti dai seguenti:
  "E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa  da
lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce
nello  Stato,  esporta,  commercia, pone in vendita o altrimenti cede
armi o canne clandestine.
  Chiunque  detiene  armi  o  canne  clandestine  e'  punito  con  la
reclusione  da  uno  a sei anni e con la multa da lire duecentomila a
lire due milioni.
  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e  la  multa
da  lire  trecentomila  a  lire tre milioni a chiunque porta in luogo
pubblico o aperto al pubblico armi o  canne  clandestine.  La  stessa
pena  si  applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i
numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui
all'articolo 11.".
 
             (a) La legge n. 110/1975 reca: "Norme integrative  della
          disciplina  vigente  per  il  controllo  delle  armi, delle
          munizioni e degli esplosivi". Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 23, come modificato dal presente articolo:
             "Art.   23   (Armi   clandestine).  -  Sono  considerate
          clandestine:
              1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi  del
          precedente art. 7;
              2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei
          contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.
            E'  punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la
          multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni  chiunque
          fabbrica,  introduce  nello Stato, esporta, commercia, pone
          in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.
            Chiunque  detiene  armi o canne clandestine e' punito con
          la reclusione da uno a sei anni e  con  la  multa  da  lire
          duecentomila a lire due milioni.
            Si  applica la pena della reclusione da due a otto anni e
          la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque
          porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi  o  canne
          clandestine.  La stessa pena si applica altresi' a chiunque
          cancella, contraffa' o altera i numeri  di  catalogo  o  di
          matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11.
             Con  la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle
          autorizzazioni di polizia in materia di armi e la  confisca
          delle stesse armi.
             Non  e'  punibile ai sensi del presente articolo, per la
          mancanza dei  segni  d'identita'  prescritti  per  le  armi
          comuni  da  sparo  chiunque ne effettua il trasporto per la
          presentazione del prototipo al  Ministero  dell'interno  ai
          fini  della  iscrizione  nel  catalogo nazionale o al Banco
          nazionale di prova ai sensi del precedente art.  11".
             (b) L'art. 702 del codice penale era cosi' formulato:
             "Art. 702 (Omessa custodia di armi).  -  E'  punito  con
          l'ammenda  fino  a lire mille chiunque, anche se provveduto
          della licenza di porto d'armi:
              1) consegna o lascia portare un'arma a persone di  eta'
          minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace
          o inesperta nel maneggio di essa;
              2)  trascura  di  adoperare, nella custodia di armi, le
          cautele necessarie a  impedire  che  alcuna  delle  persone
          indicate  nel  numero  precedente  giunga a impossessarsene
          agevolmente;
              3) porta un fucile carico in un luogo ove sia  adunanza
          o concorso di persone".
             La  misura della sanzione pecuniaria di cui all'articolo
          soprariportato era stata successivamente moltiplicata prima
          per due (D.L.L. 5 ottobre  1945,  n.  679),  poi  per  otto
          (D.L.C.P.S.  21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta
          con assorbimento dei precedenti aumenti (art.  3  legge  12
          luglio  1961,  n.  603) poi per tre (art. 7 legge 2 ottobre
          1967, n. 895, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge
          14 ottobre 1974,  n.  497)  e  infine  per  due  (legge  24
          novembre  1981,  n. 689, art. 113, quarto comma). La misura
          attuale   della   sanzione   e'   quindi   "fino   a   lire
          duecentoquarantamila".