Art. 3. Autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo per la concessione dei mutui 1. Per le finalita' di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, della legge n. 65/1987, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92, l'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere mutui decennali assistiti dal contributo statale ai soggetti, per gli interventi e per gli importi specificati nell'allegato 2 al presente decreto, per l'ammontare complessivo di lire 65.709 milioni. 2. Il predetto contributo statale sara' erogato in rate uguali e costanti corrisposte per dieci anni, ripartibili anche per semestri, ove richiesto per motivate esigenze dall'Istituto, nella misura annua del 5,50 per cento dell'ammontare dell'importo del mutuo. 3. Gli enti fruitori dei benefici di cui al precedente comma 1, possono accedere ai mutui dell'Istituto per il credito sportivo, per l'importo indicato nell'allegato 2 al presente decreto, ove presentino - entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 92/1988 - all'Istituto per il credito sportivo una progettazione esecutiva, anche per un lotto funzionale ed agibile, riferita alla progettazione di massima per la quale era stata inoltrata domanda di finanziamento e documentata in conformita' delle norme che regolano l'accesso ai mutui presso l'Istituto per il credito sportivo.