Art. 3.
         Autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo
                    per la concessione dei mutui
  1.  Per  le  finalita' di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1,
della legge n. 65/1987, come modificato dall'art. 1, comma  2,  della
legge  21  marzo  1988,  n. 92, l'Istituto per il credito sportivo e'
autorizzato a concedere  mutui  decennali  assistiti  dal  contributo
statale ai soggetti, per gli interventi e per gli importi specificati
nell'allegato  2  al presente decreto, per l'ammontare complessivo di
lire 65.709 milioni.
  2. Il predetto contributo statale sara' erogato in  rate  uguali  e
costanti  corrisposte per dieci anni, ripartibili anche per semestri,
ove richiesto per motivate esigenze dall'Istituto, nella misura annua
del 5,50 per cento dell'ammontare dell'importo del mutuo.
  3. Gli enti fruitori dei benefici di cui  al  precedente  comma  1,
possono  accedere ai mutui dell'Istituto per il credito sportivo, per
l'importo  indicato  nell'allegato  2  al   presente   decreto,   ove
presentino - entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, della legge
n.  92/1988  - all'Istituto per il credito sportivo una progettazione
esecutiva, anche per un lotto funzionale ed  agibile,  riferita  alla
progettazione  di massima per la quale era stata inoltrata domanda di
finanziamento e documentata in conformita' delle norme  che  regolano
l'accesso ai mutui presso l'Istituto per il credito sportivo.