Art. 4.
                         Revoca dei benefici
  1. L'intervento finanziario pubblico di cui all'art. 1 del presente
decreto  e'  soggetto a revoca con le modalita' previste dall'art. 8,
comma 2, della legge 21  marzo  1988,  n.  92.  Il  relativo  termine
decorre  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.