Art. 4. Revoca dei benefici 1. L'intervento finanziario pubblico di cui all'art. 1 del presente decreto e' soggetto a revoca con le modalita' previste dall'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92. Il relativo termine decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.