IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Considerata la necessita' di adottare varie misure per far fronte al fenomeno degli incendi boschivi che interessa nel periodo estivo il territorio nazionale ed in modo particolare le regioni Sardegna, Liguria e Toscana; Ritenuto di dover proporre, per quanto attiene all'emergenza, la stessa organizzazione sperimentata negli anni decorsi, mentre, per cio' che riguarda la prevenzione, di poter avviare concrete iniziative volte ad una capillare diffusione delle informazioni sui comportamenti da tenere per far fronte agli incendi, nonche' a favorire lo sviluppo delle attivita' addestrative nelle regioni sopra citate delle forze tenute ai concorsi di protezione civile; Vista la nota in data 30 marzo 1991 del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - prot. n. 5580/4117, con cui viene rinnovata la disponibilita' di quella Amministrazione a collaborare con le regioni, anche nell'anno in corso, nella lotta agli incendi boschivi, con il richiamo di un congruo contingente di vigili del fuoco volontari e con l'acquisto e la gestione di mezzi specifici per l'intervento boschivo, quantificando in lire 20 miliardi la spesa occorrente; Visti i telex in data 27 maggio 1991, n. 3466/A, e in data 18 giugno 1991, n. 4520, con cui la regione autonoma della Sardegna - assessorato difesa ambiente, stante lo stato di grave pericolosita' di incendi delle zone boscate, richiede la collaborazione del Dipartimento della protezione civile per prevenire e reprimere gli incendi boschivi nella regione garantendo, come per gli anni scorsi, l'efficienza dell'intera struttura antincendio regionale con il coinvolgimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; Vista la nota in data 3 luglio 1991 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste con cui, al fine di integrare gli organici delle sale opera- tive del centro operativo regionale e del centro operativo provinciale di Cagliari, come richiesto dalla regione Sardegna con la nota del 19 giugno 1991, n. 4578/A, viene indicata la opportunita' di inviare in Sardegna quattro ufficiali ed un sottufficiale del Corpo forestale dello Stato, nonche' un ufficiale superiore di collegamento e coordinamento e chiede, a tal fine, un contributo di lire 200 milioni; Sentite le regioni Sardegna, Liguria e Toscana che hanno espresso il proprio parere favorevole con note rispettivamente: n. 4682/A del 24 giugno 1991, n. 80039/2821 del 28 giugno 1991 e n. 1.G./4428/7.1.3. del 26 giugno 1991; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse con gli incendi boschivi nel territorio nazionale ed in particolare nelle regioni Sardegna, Liguria e Toscana, si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, nel periodo dal 15 luglio 1991 al 15 settembre 1991 e per la durata non superiore a centosessanta giorni, fino a seimila vigili del fuoco volontari. A valere su tale autorizzazione, il Ministero dell'interno provvede anche alle esigenze per la campagna antincendi boschivi in Sardegna con l'impiego dei vigili del fuoco volontari nelle basi operative regionali affidate alla responsabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente comandato a prestarvi servizio.