IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Considerata la necessita' di adottare varie misure per  far  fronte
al  fenomeno  degli incendi boschivi che interessa nel periodo estivo
il territorio nazionale ed in modo particolare le  regioni  Sardegna,
Liguria e Toscana;
  Ritenuto  di  dover  proporre, per quanto attiene all'emergenza, la
stessa organizzazione sperimentata negli anni  decorsi,  mentre,  per
cio'   che   riguarda  la  prevenzione,  di  poter  avviare  concrete
iniziative volte ad una capillare diffusione delle  informazioni  sui
comportamenti  da  tenere  per  far  fronte  agli  incendi, nonche' a
favorire lo sviluppo delle attivita' addestrative nelle regioni sopra
citate delle forze tenute ai concorsi di protezione civile;
  Vista la nota in data 30 marzo 1991 del  Ministero  dell'interno  -
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi -
prot.  n.  5580/4117,  con  cui  viene rinnovata la disponibilita' di
quella Amministrazione a collaborare con le regioni, anche  nell'anno
in  corso,  nella  lotta agli incendi boschivi, con il richiamo di un
congruo contingente di vigili del fuoco volontari e con l'acquisto  e
la   gestione   di   mezzi   specifici   per  l'intervento  boschivo,
quantificando in lire 20 miliardi la spesa occorrente;
  Visti i telex in data 27 maggio 1991,  n.  3466/A,  e  in  data  18
giugno  1991,  n.  4520, con cui la regione autonoma della Sardegna -
assessorato difesa ambiente, stante lo stato di  grave  pericolosita'
di  incendi  delle  zone  boscate,  richiede  la  collaborazione  del
Dipartimento della protezione civile per prevenire  e  reprimere  gli
incendi  boschivi nella regione garantendo, come per gli anni scorsi,
l'efficienza  dell'intera  struttura  antincendio  regionale  con  il
coinvolgimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e del Corpo forestale dello Stato;
  Vista  la nota in data 3 luglio 1991 del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per  le
foreste  con cui, al fine di integrare gli organici delle sale opera-
tive  del  centro  operativo  regionale  e   del   centro   operativo
provinciale di Cagliari, come richiesto dalla regione Sardegna con la
nota del 19 giugno 1991, n. 4578/A, viene indicata la opportunita' di
inviare  in  Sardegna quattro ufficiali ed un sottufficiale del Corpo
forestale dello Stato, nonche' un ufficiale superiore di collegamento
e coordinamento e chiede, a tal  fine,  un  contributo  di  lire  200
milioni;
  Sentite  le  regioni Sardegna, Liguria e Toscana che hanno espresso
il proprio parere favorevole con note rispettivamente: n. 4682/A  del
24   giugno   1991,   n.   80039/2821   del   28  giugno  1991  e  n.
1.G./4428/7.1.3. del 26 giugno 1991;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse con gli incendi
boschivi  nel  territorio  nazionale  ed in particolare nelle regioni
Sardegna, Liguria e Toscana, si autorizza il Ministero dell'interno -
Direzione generale della protezione civile e dei servizi  antincendi,
a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7
della  legge 22 dicembre 1984, n. 837, nel periodo dal 15 luglio 1991
al 15 settembre 1991 e per la durata non  superiore  a  centosessanta
giorni, fino a seimila vigili del fuoco volontari.
  A valere su tale autorizzazione, il Ministero dell'interno provvede
anche  alle  esigenze per la campagna antincendi boschivi in Sardegna
con l'impiego dei vigili del fuoco  volontari  nelle  basi  operative
regionali  affidate  alla  responsabilita'  del  Corpo  nazionale dei
vigili del fuoco, alle dirette  dipendenze  di  personale  permanente
comandato a prestarvi servizio.