Art. 3.
  Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione  generale
per l'economia montana e per le foreste, e' autorizzato ad inviare in
Sardegna,  nel  periodo  sopraindicato, un nucleo composto da quattro
ufficiali e un sottufficiale del Corpo forestale dello  Stato  dotato
di  propri  automezzi  e  relativi autisti per integrare gli organici
delle sale operative dei C.O.R. e C.O.P.