Art. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, e' autorizzato ad inviare in Sardegna, nel periodo sopraindicato, un nucleo composto da quattro ufficiali e un sottufficiale del Corpo forestale dello Stato dotato di propri automezzi e relativi autisti per integrare gli organici delle sale operative dei C.O.R. e C.O.P.