Art. 5.
  I centri operativi regionali costituiti  nelle  regioni  Liguria  e
Toscana  sono  integrati,  a  richiesta  delle regioni stesse, per il
periodo indicato dall'art. 1, e per l'espletamento delle funzioni  di
coordinamento di loro competenza, dagli ispettori regionali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed in loro sostituzione dai comandanti
provinciali dei capoluoghi di regione.