Art. 5. I centri operativi regionali costituiti nelle regioni Liguria e Toscana sono integrati, a richiesta delle regioni stesse, per il periodo indicato dall'art. 1, e per l'espletamento delle funzioni di coordinamento di loro competenza, dagli ispettori regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in loro sostituzione dai comandanti provinciali dei capoluoghi di regione.