Art. 6.
  Il Ministero dell'interno -  Direzione  generale  della  protezione
civile  e  dei servizi antincendi, e' infine autorizzato all'acquisto
di mezzi antincendio e attrezzature di bordo per  gli  elicotteri  da
utilizzare nell'emergenza considerata.
  A  tal  fine  puo'  avvalersi,  per le procedure di acquisto, delle
deroghe e delle atorizzazioni di cui all'art. 3,  commi  1,  2  e  3,
della  legge  13  maggio  1985,  n.  197. Sui singoli acquisti verra'
sentita la commissione avente il compito di  esprimere  parere  sulle
proposte   degli   acquisti   e   delle  lavorazioni  concernenti  il
macchinario e le attrezzature tecniche, i letti ed i mobili metallici
interessanti la Direzione generale  della  protezione  civile  e  dei
servizi  antincendi,  nonche'  su  questioni  aventi rapporti con gli
acquisti e le lavorazioni medesime.