Art. 6. Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, e' infine autorizzato all'acquisto di mezzi antincendio e attrezzature di bordo per gli elicotteri da utilizzare nell'emergenza considerata. A tal fine puo' avvalersi, per le procedure di acquisto, delle deroghe e delle atorizzazioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 13 maggio 1985, n. 197. Sui singoli acquisti verra' sentita la commissione avente il compito di esprimere parere sulle proposte degli acquisti e delle lavorazioni concernenti il macchinario e le attrezzature tecniche, i letti ed i mobili metallici interessanti la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonche' su questioni aventi rapporti con gli acquisti e le lavorazioni medesime.