Art. 8.
  All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti articoli  1,  2,
6,  valutato  in lire 20.000 milioni, e dell'art. 3, valutato in lire
200 milioni, si provvede con  le  disponibilita'  del  Fondo  per  la
protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 luglio 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA