Art. 8. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 1, 2, 6, valutato in lire 20.000 milioni, e dell'art. 3, valutato in lire 200 milioni, si provvede con le disponibilita' del Fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 1991 Il Ministro: CAPRIA