IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto l'art. 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185; Visto l'art. 6 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94 del 23 febbraio 1991; Di concerto con il Ministro della difesa; EMANA la seguente direttiva concernente la disciplina delle trattative contrattuali: 1. Le comunicazioni di inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento debbono contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 6, comma primo, del regolamento di esecuzione della legge n. 185 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94 del 23 febbraio 1991, salvo quanto diversamente possa essere disposto dal CISD. Per le predette comunicazioni dovra' farsi ricorso, anche in relazione alle esigenze di rilevazione informatizzata dei dati, ad appositi moduli il cui fac-simile, predisposto d'intesa tra i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e' allegato alla presente direttiva. 2. Qualora al materiale d'armamento, oggetto della comunicazione di inizio di trattativa, non sia stata gia' assegnata una classifica di segretezza da parte dell'Amministrazione della difesa, l'operatore dovra' corredare la comunicazione di tutta la documentazione necessaria alla classificazione del materiale stesso, in particolare: specifiche tecniche; monografie; documentazione tecnica e/o promozionale; omologazione; brevetti. 3. Nel caso in cui, sulla base della preesistente normativa, siano state gia' presentate istanze al Ministero della difesa per ottenere l'autorizzazione a trattative commerciali, le stesse dovranno essere considerate decadute, dovendo essere assicurata la procedura di cui all'art. 9 della legge n. 185 circa l'obbligo di comunicazione di inizio di trattative contrattuali. 4. Le autorizzazioni per trattative commerciali gia' rilasciate ed ancora in corso conservano la loro validita' fino al termine assegnato, termine che, in ogni caso, non potra' essere prorogato. 5. Ulteriori disposizioni in argomento saranno fornite con apposita circolare. Roma, 13 maggio 1991 Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS Il Ministro della difesa ROGNONI