IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto l'art. 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
  Visto l'art. 6 del regolamento di esecuzione approvato con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94 del 23 febbraio 1991;
  Di concerto con il Ministro della difesa;
                                EMANA
la  seguente  direttiva  concernente  la  disciplina delle trattative
contrattuali:
  1. Le  comunicazioni  di  inizio  di  trattative  contrattuali  per
l'esportazione,   l'importazione  ed  il  transito  di  materiali  di
armamento debbono contenere tutti gli elementi indicati dall'art.  6,
comma  primo,  del  regolamento  di  esecuzione  della  legge  n. 185
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94
del 23 febbraio 1991, salvo quanto diversamente possa essere disposto
dal CISD.
  Per le  predette  comunicazioni  dovra'  farsi  ricorso,  anche  in
relazione  alle  esigenze  di rilevazione informatizzata dei dati, ad
appositi  moduli  il  cui  fac-simile,  predisposto  d'intesa  tra  i
Ministeri  degli  affari  esteri  e  della  difesa,  e' allegato alla
presente direttiva.
  2. Qualora al materiale d'armamento, oggetto della comunicazione di
inizio di trattativa, non sia stata gia' assegnata una classifica  di
segretezza  da  parte  dell'Amministrazione della difesa, l'operatore
dovra'  corredare  la  comunicazione  di  tutta   la   documentazione
necessaria alla classificazione del materiale stesso, in particolare:
   specifiche tecniche;
   monografie;
   documentazione tecnica e/o promozionale;
   omologazione;
   brevetti.
  3.  Nel caso in cui, sulla base della preesistente normativa, siano
state gia' presentate istanze al Ministero della difesa per  ottenere
l'autorizzazione  a trattative commerciali, le stesse dovranno essere
considerate decadute, dovendo essere assicurata la procedura  di  cui
all'art.  9  della  legge  n. 185 circa l'obbligo di comunicazione di
inizio di trattative contrattuali.
  4. Le autorizzazioni per trattative commerciali gia' rilasciate  ed
ancora  in  corso  conservano  la  loro  validita'  fino  al  termine
assegnato, termine che, in ogni caso, non potra' essere prorogato.
  5. Ulteriori disposizioni in argomento saranno fornite con apposita
circolare.
   Roma, 13 maggio 1991
                                      Il Ministro degli affari esteri
                                                DE MICHELIS
Il Ministro della difesa
        ROGNONI