Art. 2. 1. Sono di competenza esclusiva del Ministro: a) gli atti di Governo, le direttive politiche e i provvedimenti che importino responsabilita' politica; b) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; l'autorizzazione a chiedere pareri al Consiglio di Stato e a pubblicare i pareri da esso emessi; c) gli atti di esplicazione di potesta' di ordinanza, nonche' quelli aventi contenuto normativo o generale, anche in attuazione di raccomandazioni e direttive comunitarie e di organismi internazionali; d) i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani di razionalizzazione delle scuole e degli istituti di istruzione, dei piani ordinari e straordinari di ripartizione dei fondi di funzionamento, di ricerca, di acquisti, di sovvenzioni, di contributi e di sussidi e dei piani nazionali delle attivita' di aggiornamento e di sperimentazione; e) i bandi di concorso e la costituzione delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli del personale dirigenziale dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, nonche' gli atti relativi alle conseguenti nomine in ruolo e al rapporto di servizio del personale medesimo; i bandi di concorso e la costituzione delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e dei conservatori ed accademie nonche' i conseguenti atti di nomina in ruolo; i bandi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, educativo e non docente degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e dei conservatori ed accademie e per i comandi del personale scolastico presso gli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; le assunzioni per chiamata diretta ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482; f) i provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo, di aspettative sindacali e di permessi sindacali del personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e del personale della scuola, nonche' i provvedimenti ex art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, con esclusione dei provvedimenti riguardanti la destinazione di personale all'estero e di esonero dall'insegnamento per borse di studio; g) gli atti di nomina di organi individuali o collegiali presso gli enti vigilati dal Ministero nonche' gli atti di nomina di rappresentanti del Ministero medesimo presso altre amministrazioni o enti; gli atti di nomina dei consigli di amministrazione dei conservatori ed accademie e di conferimento di incarico per la direzione delle predette istituzioni; h) gli atti relativi ai pareggiamenti e ai riconoscimenti legali delle scuole secondarie non statali, nonche' ai riconoscimenti di corsi gestiti da enti e privati per il conseguimento del titolo di specializzazione ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975, e per lo svolgimento di attivita' di aggiornamento del personale della scuola; i) i provvedimenti, che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente o indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza; l) l'attivita' contrattuale, patrimoniale e di gestione del bilancio, quando superi i limiti di valore stabiliti per l'attivita' riservata alla competenza dei dirigenti; m) i provvedimenti che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.