Art. 2.
  1. Sono di competenza esclusiva del Ministro:
    a)  gli atti di Governo, le direttive politiche e i provvedimenti
che importino responsabilita' politica;
    b) la controfirma dei decreti del Presidente della  Repubblica  e
dei    decreti   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri;
l'autorizzazione  a  chiedere  pareri  al  Consiglio  di  Stato  e  a
pubblicare i pareri da esso emessi;
    c)  gli  atti  di  esplicazione di potesta' di ordinanza, nonche'
quelli aventi contenuto normativo o generale, anche in attuazione  di
raccomandazioni    e    direttive    comunitarie   e   di   organismi
internazionali;
    d) i provvedimenti che riguardino  l'approvazione  dei  piani  di
razionalizzazione  delle  scuole  e degli istituti di istruzione, dei
piani  ordinari  e  straordinari  di  ripartizione   dei   fondi   di
funzionamento, di ricerca, di acquisti, di sovvenzioni, di contributi
e di sussidi e dei piani nazionali delle attivita' di aggiornamento e
di sperimentazione;
    e)  i  bandi  di  concorso  e  la  costituzione delle commissioni
esaminatrici  per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale  dirigenziale
dell'Amministrazione  scolastica  centrale  e periferica, nonche' gli
atti relativi alle conseguenti nomine  in  ruolo  e  al  rapporto  di
servizio   del   personale   medesimo;  i  bandi  di  concorso  e  la
costituzione delle commissioni esaminatrici per  l'accesso  ai  ruoli
del  personale  direttivo  degli  istituti  e scuole di ogni ordine e
grado e dei conservatori ed accademie nonche' i conseguenti  atti  di
nomina  in  ruolo;  i  bandi  di  concorso per l'accesso ai ruoli del
personale docente, educativo e non docente degli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e dei conservatori ed accademie e per  i  comandi
del   personale   scolastico   presso   gli   istituti   di  ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi; le assunzioni per chiamata
diretta ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;
    f) i provvedimenti  di  comando,  collocamento  fuori  ruolo,  di
aspettative   sindacali   e   di  permessi  sindacali  del  personale
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e del personale
della scuola, nonche' i provvedimenti ex  art.  65  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e art. 14, comma
10,  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  con  esclusione   dei
provvedimenti  riguardanti  la destinazione di personale all'estero e
di esonero dall'insegnamento per borse di studio;
    g) gli atti di nomina di organi individuali o  collegiali  presso
gli  enti  vigilati  dal  Ministero  nonche'  gli  atti  di nomina di
rappresentanti del Ministero medesimo presso altre amministrazioni  o
enti;  gli  atti  di  nomina  dei  consigli  di  amministrazione  dei
conservatori ed accademie  e  di  conferimento  di  incarico  per  la
direzione delle predette istituzioni;
    h)  gli atti relativi ai pareggiamenti e ai riconoscimenti legali
delle scuole secondarie non statali,  nonche'  ai  riconoscimenti  di
corsi  gestiti  da  enti e privati per il conseguimento del titolo di
specializzazione  ex  art.  8  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  n.  970/1975,  e  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
aggiornamento del personale della scuola;
    i)   i  provvedimenti,  che  attengano  comunque  a  problemi  di
carattere  generale  o  implichino  direttamente   o   indirettamente
variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla
sua specifica competenza;
    l)  l'attivita'  contrattuale,  patrimoniale  e  di  gestione del
bilancio, quando superi i limiti di valore stabiliti per  l'attivita'
riservata alla competenza dei dirigenti;
    m)  i  provvedimenti  che  o  non risultino delegati ai sensi dei
successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.