Art. 3.
  1.   Sono   altresi'  riservati  al  Ministro  i  rapporti  con  le
organizzazioni sindacali ed, in  particolare,  gli  atti  concernenti
accordi  decentrati  a livello nazionale, salva la facolta' di delega
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.