Art. 5.
                        Istruzione elementare
  1. Affari concernenti il funzionamento delle scuole elementari.
  2.  Amministrazione  del personale direttivo, docente e non docente
delle scuole elementari ed in particolare i provvedimenti concernenti
il rapporto di servizio del personale direttivo.
  3. Affari concernenti gli alunni e gli esami.
  4. Affari riguardanti le scuole parificate, comprese le convenzioni
di parificazione, le scuole speciali per minorati fisici e psichici e
le scuole elementari private e sussidiate.
  5. Affari riguardanti gli istituti per i ciechi e sordomunti  ed  i
corsi  di  istruzione  per  adulti  ai  fini  del conseguimento della
licenza di scuola elementare, con esclusione dei piani istitutivi.