Art. 5. Istruzione elementare 1. Affari concernenti il funzionamento delle scuole elementari. 2. Amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole elementari ed in particolare i provvedimenti concernenti il rapporto di servizio del personale direttivo. 3. Affari concernenti gli alunni e gli esami. 4. Affari riguardanti le scuole parificate, comprese le convenzioni di parificazione, le scuole speciali per minorati fisici e psichici e le scuole elementari private e sussidiate. 5. Affari riguardanti gli istituti per i ciechi e sordomunti ed i corsi di istruzione per adulti ai fini del conseguimento della licenza di scuola elementare, con esclusione dei piani istitutivi.