(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Il consiglio comunale di Taurianova, rinnovato nelle consultazioni
elettorali  del   10-11   dicembre   1988,   presenta   fenomeni   di
infiltrazione  e  di  condizionamento  di  tipo  mafioso. Invero, con
rapporto della questura di Reggio Calabria del 1›  giugno  1991,  con
rapporto  dell'Alto  commissario  per  il  coordinamento  della lotta
contro la delinquenza mafiosa del 3 giugno 1991, con  rapporto  della
legione  carabinieri di Catanzaro del 7 giugno 1991 e successivamente
con lettera del Dipartimento della pubblica sicurezza del  25  giugno
1991,  sono  stati evidenziati i collegamenti diretti e indiretti tra
amministratori  e   criminalita'   organizzata   con   carattere   di
continuita'  sia per la presenza all'interno dell'amministrazione lo-
cale di soggetti legati alle famiglie protagoniste della malavita  di
Taurianova,  sia  in  conseguenza  della  coesistenza  nella medesima
persona della qualita' di pubblico amministratore e di  esponente  di
cosca mafiosa.
   In  particolare,  il cursus amministrativo di molti consiglieri e'
risultato carico sia  di  denunce  per  reati  vari,  soprattutto  in
pregiudizio  della  p.a.  sia,  di procedimenti penali, taluni ancora
pendenti ovvero conclusisi con sentenza penale di condanna.
   Fra i componenti del consiglio comunale di Taurianova figuravano:
    Rocco Zagari,  infermiere  della  U.S.L.  n.  27,  indicato  come
elemento  di  spicco  del  clan  mafioso Avignone-Giovinazzo, sospeso
dalla carica di consigliere comunale con provvedimento  del  prefetto
di  Reggio  Calabria  del 9 ottobre 1990, ai sensi dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, per essere stato sottoposto  alla  misura
preventiva di allontanamento dal luogo di residenza.
   Lo  stesso  Zagari, in data 2 maggio 1991, e' stato ucciso a colpi
di  lupara  come  gia'  avvenuto  per  il  Domenico  Giovinazzo   del
sopracitato clan di cui lo Zagari e' considerato "erede".
   Ad  ulteriore  conferma  dei  collegamenti  con la criminalita' va
menzionata la sequenza  dei  fatti  criminosi  sostanziatisi  in  ben
quattro  omicidi  e  due tentati omicidi susseguitesi nello spazio di
ventiquattro ore in  Taurianova  successivamente  all'omicidio  dello
Zagari e concordemente ritenuti dalle forze dell'ordine come vendetta
dell'uccisione dello stesso;
    Francesco Macri', condannato - con sentenza della corte d'appello
di  Reggio  Calabria  in data 21 giugno 1990 divenuta esecutiva il 21
dicembre 1990 - alla pena di quattro anni e due  mesi  di  reclusione
per i reati di cui agli articoli 314, 110, 81, 61 n. 7 e 324 c.p. con
interdizione perpetua dai pubblici uffici.
   In  relazione alla condanna riportata il Francesco Macri' e' stato
sospeso dalla carica di  consigliere  con  decreto  del  prefetto  di
Reggio  Calabria  n. 167/91/Gab del 25 gennaio 1991 e successivamente
rimosso con decreto del Ministro dell'interno del 13  marzo  1991  ai
sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   In  precedenza  motivi  di ordine pubblico avevano determinato gli
scioglimenti degli organi della U.S.L. n. 27 di Taurianova presieduta
dallo stesso Macri', adottati con provvedimenti del Presidente  della
Repubblica del 15 aprile 1987 e del 5 maggio 1989.
   Successivamente  all'uccisione  di  Rocco Zagari ed alla rimozione
dalla  carica  di  consigliere  di  Francesco  Macri',  figurano  nel
medesimo  consiglio  comunale  di Taurianova i consiglieri di seguito
indicati, i quali, in base al rapporto della legione  carabinieri  di
Catanzaro  del  7 giugno 1991, risultano essere collegati ai fenomeni
di criminalita' organizzata:
    Michele Zavaglia, nei cui confronti  del  6  maggio  1991  si  e'
concretizzata  la fattispecie prevista dalla legge 1› giugno 1977, n.
286, che dispone la sospensione  ope  legis  degli  amministratori  a
seguito  di  sentenza  di  primo  grado. Il medesimo e' stato infatti
condannato con sentenza del tribunale di Palmi del 13 marzo  1991  ad
un  anno  e  sei mesi di reclusione per il reato di cui agli articoli
407, 110, 640 e 483 c.p.;
    Giuseppe Falleti, in rapporto di stretta amicizia e parentela con
alcuni esponenti della cosca Avignone;
    Luigi Germano', solito accompagnarsi  a  persone  pregiudicate  e
sottoposte  a  misure di prevenzione ed egli stesso sanzionato con il
divieto di detenere armi e munizioni fin dal 1986;
    Francesco Leva, ritenuto vicino alle organizzazioni  mafiose  del
luogo;
    Francesco  Sposato,  sottoposto  a  diffida di pubblica sicurezza
perche'  ritenuto   appartenente   all'omonimo   clan   mafioso   poi
soppiantato  dal  clan  Avignone,  nonche'  coimputato  con Francesco
Macri' in un procedimento penale  relativo  ad  un  vizioso  giro  di
assegno di provenienza illecita;
    Giuseppe Legato, considerato longa manus del Francesco Macri' con
cui e' coimputato in diversi procedimenti penali;
    Antonio  Vincenzo  Fava,  legato  da  affinita'  con  il maggiore
esponente del clan mafioso di Antonio Rositano, che fa capo alla gia'
citata cosca Avignone-Giovinazzo.
   Sindaco del comune  di  Taurianova  e'  la  signora  Olga  Macri',
sorella   del   Francesco   Macri'.  La  presenza  nei  posti  chiave
dell'amministrazione comunale dei fratelli Macri', cosi' come pure le
relazioni parentali,  di  affinita'  e  di  amicizia  precedentemente
esposti  evidenziano  la  mancanza  di  autonomia  nell'esercizio del
mandato rappresentativo ed  appalesano  una  chiara  contiguita'  tra
malavita  operativa  e  sistema clientelare di cui i personaggi sopra
citati sono emblematici.
   La    situazione     generale     dell'amministrazione     risulta
conseguentemente  deteriorata,  sotto il profilo dell'imparzialita' e
del buon andamento dell'amministrazione e del regolare  funzionamento
dei    servizi,    per    la    disattenzione    e   l'insensibilita'
dell'amministrazione comunale alle esigenze concrete e primarie della
collettivita'  sotto  il  profilo  sanitario,  culturale  e  sociale.
Peraltro,  la  fruizione  dei  servizi  essenziali appare, in base al
dettato dei rapporti pervenuti, sottoposta ad un consolidato  sistema
di abusi e favoritismi, che impedisce il libero esercizio dei diritti
civili.
   Anche   lo  stato  della  sicurezza  pubblica  risulta  gravemente
pregiudicato, come testimoniano sia il dato criminale riportato dalle
cronache nazionali, sia il clima di diffusa paura  che  paralizza  la
popolazione  di  Taurianova,  determina  sfiducia nelle istituzioni e
mina gli stimoli della partecipazione alla vita sociale.
   Per quanto riguarda  in  particolare  i  pregiudizi  che  da  tale
situazione derivano sullo stato della sicurezza pubblica, proprio nel
rapporto  dell'Alto  commissario  e' evidenziato come in relazione ai
collegamenti tra gli amministratori comunali di Taurianova  e  bosses
della  'ndrangheta  si  siano ripetutamente verificate vere e proprie
"guerre per bande" aventi per oggetto  il  contestuale  controllo  di
traffici illeciti e della cosa pubblica.
   Da  quanto  sopra  esposto  emerge l'urgenza dell'intervento dello
Stato    mediante     provvedimenti     incisivi     in     direzione
dell'amministrazione comunale di Taurianova.
   Il  prefetto  di  Reggio  Calabria,  ai sensi dell'art. 1, secondo
comma, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, ha dato l'avvio alla
procedura  di  scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Taurianova
sospendendo,  con  decreto del 3 giugno 1991, gli organi ordinari del
comune medesimo, in  quanto  l'ulteriore  permanenza  in  carica  del
consiglio  comunale  costituisce  grave remora per la normale vigenza
dei principi democratici e  di  liberta'  collettiva,  in  atto  gia'
fortemente deteriorati.
   Ritenuto   per  tutto  quanto  sopra  esposto,  che  ricorrano  le
considerazioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991,
n. 164, come convertito nella legge  22  luglio  1991,  n.  221,  che
legittimano  lo  scioglimento  del  consiglio  comunale del comune di
Taurianova, si formula rituale proposta per l'adozione  della  misura
di rigore, anche nella considerazione che le dimissioni presentate in
data  30  maggio 1991, alle quali non e' seguita la presa d'atto, non
costituisce  ostacolo  allo  scioglimento  per  espressa   previsione
dell'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge.
    Roma, 2 agosto 1991
                                     Il Ministro dell'interno: SCOTTI