Art. 2.
   Fermo restando quanto stabilito dall'art. 36  del  regolamento  n.
1008,  citato  nelle premesse, le norme sulla separazione delle merci
pericolose incompatibili caricate su una stessa nave sono quelle  in-
dicate nell'allegato al presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 1991
                                               Il Ministro: FACCHIANO