Art. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 36 del regolamento n. 1008, citato nelle premesse, le norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave sono quelle in- dicate nell'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 1991 Il Ministro: FACCHIANO