(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
   Ai fini dell'applicazione della sopra riportata Tabella 1 si  deve
tener conto di quanto segue:
   1. Per 'unita' di carico' si intendono:
    - i rotabili ferroviari contenenti merci pericolose in colli;
    -  i  veicoli  stradali  aventi  mezzi  di  propulsione propria o
rimorchiabili contenenti merci pericolose in colli;
    - i contenitori contenenti merci pericolose in colli e  sistemati
su  rotabili  ferroviari,  su  veicoli  stradali,  su carrelli oppure
movimentati mediante carrelli elevatori e sistemati direttamente  sui
ponti  delle  navi. In quest'ultimo caso, i contenitori devono essere
dotati di appositi sistemi per il sollevamento e la movimentazione  a
pieno carico.
   Note:
   -  con  il  termine 'carrello' si intendono i mezzi destinati alla
movimentazione, all'imbarco, alla permanenza a bordo  e  allo  sbarco
dei contenitori;
   -  con  il  termine  'carrello  elevatore'  si  intendono  i mezzi
destinati al sollevamento,  alla  movimentazione,  all'imbarco,  alla
posa sul ponte, al risollevamento e allo sbarco dei contenitori.
    2. Nelle singole tabelle allegate alle norme particolari relative
alle classi delle merci pericolose puo' essere richiesto che determi-
nate  merci siano separate da particolari altre merci in modo diverso
rispetto a quanto stabilito dalle presenti norme.
    3. Quando e' stabilita la separazione delle merci  pericolose  da
materiali  combustibili, tale prescrizione non include i materiali di
imballaggio o di fardaggio.
    4. Qualora una merce pericolosa sia compresa in  due  classi  di-
verse  a causa del suo contenuto in acqua (come ad esempio il solfuro
di sodio  incluso  nelle  classi  4.2  e  8),  non  e'  richiesta  la
separazione tra i due tipi di merci.
    5. Quando le merci pericolose sono stivate insieme - in unita' di
carico  o  meno  -  la separazione di ciascuna di esse da altre merci
pericolose deve essere effettuata con  l'osservanza  dei  criteri  di
separazione piu' severi.
    6.  Nel  caso di merci pericolose aventi un'etichetta di pericolo
secondario, la separazione da  altre  merci  pericolose  deve  essere
effettuata  secondo i criteri di separazione relativi a tale pericolo
secondario,  se  i  criteri  stessi  sono  piu'  severi   di   quelli
applicabili  al pericolo primario. Qualora il pericolo secondario sia
costituito dalla esplosivita', devono essere osservati i  criteri  di
separazione  della classe 1.4, escluso il caso dei perossidi organici
per i quali devono essere osservati i criteri  di  separazione  della
classe 1.3.
    7.  Nel  caso di prodotti aventi piu' di un'etichetta di pericolo
secondario, i criteri di  separazione  sono  indicati  nelle  singole
tabelle  allegate  alle  norme particolari relative alle classi delle
merci pericolose.
    8.  Quando,  ai  fini  della  separazione,   sono   indicate   le
espressioni 'lontano dalla classe', 'separato dalla classe', ecc.  si
intende  che la separazione richiesta deve essere effettuata da tutte
le sostanze appartenenti alla classe menzionata e da tutte  le  merci
aventi l'etichetta di rischio secondario relativo a tale classe.
    9.  Sostanze  appartenenti  alla  stessa  classe  possono  essere
stivate  insieme  senza  tenere  conto  della  separazione  richiesta
dall'etichetta  di  pericolo  secondario,  purche'  le sostanze siano
chimicamente compatibili.
   10. Per 'unita' di carico chiusa' si intende una unita' di  carico
che racchiude completamente il contenuto entro strutture inamovibili.
   Per  'unita' di carico aperta' si intende una unita' di carico che
non sia di tipo chiuso.
   Ai fini della separazione delle merci  pericolose,  le  unita'  di
carico  con le pareti o il tetto in tela non sono considerate 'unita'
di carico chiuse'.
   11.   Ai   fini   della   separazione   delle   merci   pericolose
incompatibili,  per  'compartimento'  e 'stiva' si intende uno spazio
del carico racchiuso da paratie o  da  murate  e  ponti  in  acciaio,
resistenti al fuoco e ai liquidi.
   12.  Lo  stivaggio in spazi del carico ubicati nei corridoi non e'
considerato uno stivaggio 'sul ponte'.
   13. Le merci pericolose  stivate  nel  modo  convenzionale  devono
essere  separate da quelle stivate in unita' di carico di tipo aperto
come indicato nella Tabella 1.
   14. Le merci pericolose  stivate  nel  modo  convenzionale  devono
essere  separate da quelle stivate in unita' di carico di tipo chiuso
come indicato nella Tabella 1, tenendo presente che:
   - quando e' indicato 'lontano da' non e' necessario  che  i  colli
stivati  nel modo convenzionale siano separati dalle unita' di carico
di tipo chiuso;
   - quando e' indicato 'separato da'  la  separazione  tra  i  colli
stivati  nel  modo convenzionale e le unita' di carico di tipo chiuso
puo' essere del tipo 'lontano da'.
   15.  La  separazione  tra   i   contenitori   caricati   su   navi
espressamente  costruite  per il loro trasporto o caricati su ponti o
in stive o compartimenti di altri tipi di nave aventi tali spazi  del
carico  attrezzati  per lo stivaggio permanente dei contenitori, deve
essere effettuata, oltre che secondo quanto stabilito  nella  Tabella
1,  anche  in applicazione della seguente Tabella 2, tenendo presente
che:
   - nel caso di navi portacontenitori dotate anche di stive  per  il
carico   nelle  quali  viene  effettuato  lo  stivaggio  delle  merci
pericolose nel modo convenzionale, la Tabella 2  non  e'  applicabile
per tali stive;
   -  ai  fini  dell'applicazione  della Tabella 2, con l'espressione
'spazio di un contenitore' si intende una distanza non inferiore a  6
metri  verso prora e verso poppa (senso longitudinale) o una distanza
non inferiore a 2,4  metri  verso  destra  e  verso  sinistra  (senso
trasversale).
   16.  La  separazione  tra le unita' di carico sistemate sulle navi
ro-ro e in stive per il carico di navi ro-ro deve essere  effettuato,
oltre  che  secondo  quanto  stabilito  nella  Tabella  1,  anche  in
applicazione della seguente tabella 3 tenendo presente che:
   - nel caso di navi ro-ro dotate anche di stive per il carico nelle
quali viene effettuato lo stivaggio delle merci pericolose  nel  modo
convenzionale, la Tabella 3 non e' applicabile per tali stive;
   -  nel  caso  di navi ro-ro che trasportino contenitori su ponti o
stive attrezzati per il  loro  stivaggio  permanente  si  applica  la
Tabella 2.



     ---->  Vedere Tabelle da Pag. 11 a Pag. 12 del S.O.  <----