Art. 2. Ai fini dell'applicazione della sopra riportata Tabella 1 si deve tener conto di quanto segue: 1. Per 'unita' di carico' si intendono: - i rotabili ferroviari contenenti merci pericolose in colli; - i veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili contenenti merci pericolose in colli; - i contenitori contenenti merci pericolose in colli e sistemati su rotabili ferroviari, su veicoli stradali, su carrelli oppure movimentati mediante carrelli elevatori e sistemati direttamente sui ponti delle navi. In quest'ultimo caso, i contenitori devono essere dotati di appositi sistemi per il sollevamento e la movimentazione a pieno carico. Note: - con il termine 'carrello' si intendono i mezzi destinati alla movimentazione, all'imbarco, alla permanenza a bordo e allo sbarco dei contenitori; - con il termine 'carrello elevatore' si intendono i mezzi destinati al sollevamento, alla movimentazione, all'imbarco, alla posa sul ponte, al risollevamento e allo sbarco dei contenitori. 2. Nelle singole tabelle allegate alle norme particolari relative alle classi delle merci pericolose puo' essere richiesto che determi- nate merci siano separate da particolari altre merci in modo diverso rispetto a quanto stabilito dalle presenti norme. 3. Quando e' stabilita la separazione delle merci pericolose da materiali combustibili, tale prescrizione non include i materiali di imballaggio o di fardaggio. 4. Qualora una merce pericolosa sia compresa in due classi di- verse a causa del suo contenuto in acqua (come ad esempio il solfuro di sodio incluso nelle classi 4.2 e 8), non e' richiesta la separazione tra i due tipi di merci. 5. Quando le merci pericolose sono stivate insieme - in unita' di carico o meno - la separazione di ciascuna di esse da altre merci pericolose deve essere effettuata con l'osservanza dei criteri di separazione piu' severi. 6. Nel caso di merci pericolose aventi un'etichetta di pericolo secondario, la separazione da altre merci pericolose deve essere effettuata secondo i criteri di separazione relativi a tale pericolo secondario, se i criteri stessi sono piu' severi di quelli applicabili al pericolo primario. Qualora il pericolo secondario sia costituito dalla esplosivita', devono essere osservati i criteri di separazione della classe 1.4, escluso il caso dei perossidi organici per i quali devono essere osservati i criteri di separazione della classe 1.3. 7. Nel caso di prodotti aventi piu' di un'etichetta di pericolo secondario, i criteri di separazione sono indicati nelle singole tabelle allegate alle norme particolari relative alle classi delle merci pericolose. 8. Quando, ai fini della separazione, sono indicate le espressioni 'lontano dalla classe', 'separato dalla classe', ecc. si intende che la separazione richiesta deve essere effettuata da tutte le sostanze appartenenti alla classe menzionata e da tutte le merci aventi l'etichetta di rischio secondario relativo a tale classe. 9. Sostanze appartenenti alla stessa classe possono essere stivate insieme senza tenere conto della separazione richiesta dall'etichetta di pericolo secondario, purche' le sostanze siano chimicamente compatibili. 10. Per 'unita' di carico chiusa' si intende una unita' di carico che racchiude completamente il contenuto entro strutture inamovibili. Per 'unita' di carico aperta' si intende una unita' di carico che non sia di tipo chiuso. Ai fini della separazione delle merci pericolose, le unita' di carico con le pareti o il tetto in tela non sono considerate 'unita' di carico chiuse'. 11. Ai fini della separazione delle merci pericolose incompatibili, per 'compartimento' e 'stiva' si intende uno spazio del carico racchiuso da paratie o da murate e ponti in acciaio, resistenti al fuoco e ai liquidi. 12. Lo stivaggio in spazi del carico ubicati nei corridoi non e' considerato uno stivaggio 'sul ponte'. 13. Le merci pericolose stivate nel modo convenzionale devono essere separate da quelle stivate in unita' di carico di tipo aperto come indicato nella Tabella 1. 14. Le merci pericolose stivate nel modo convenzionale devono essere separate da quelle stivate in unita' di carico di tipo chiuso come indicato nella Tabella 1, tenendo presente che: - quando e' indicato 'lontano da' non e' necessario che i colli stivati nel modo convenzionale siano separati dalle unita' di carico di tipo chiuso; - quando e' indicato 'separato da' la separazione tra i colli stivati nel modo convenzionale e le unita' di carico di tipo chiuso puo' essere del tipo 'lontano da'. 15. La separazione tra i contenitori caricati su navi espressamente costruite per il loro trasporto o caricati su ponti o in stive o compartimenti di altri tipi di nave aventi tali spazi del carico attrezzati per lo stivaggio permanente dei contenitori, deve essere effettuata, oltre che secondo quanto stabilito nella Tabella 1, anche in applicazione della seguente Tabella 2, tenendo presente che: - nel caso di navi portacontenitori dotate anche di stive per il carico nelle quali viene effettuato lo stivaggio delle merci pericolose nel modo convenzionale, la Tabella 2 non e' applicabile per tali stive; - ai fini dell'applicazione della Tabella 2, con l'espressione 'spazio di un contenitore' si intende una distanza non inferiore a 6 metri verso prora e verso poppa (senso longitudinale) o una distanza non inferiore a 2,4 metri verso destra e verso sinistra (senso trasversale). 16. La separazione tra le unita' di carico sistemate sulle navi ro-ro e in stive per il carico di navi ro-ro deve essere effettuato, oltre che secondo quanto stabilito nella Tabella 1, anche in applicazione della seguente tabella 3 tenendo presente che: - nel caso di navi ro-ro dotate anche di stive per il carico nelle quali viene effettuato lo stivaggio delle merci pericolose nel modo convenzionale, la Tabella 3 non e' applicabile per tali stive; - nel caso di navi ro-ro che trasportino contenitori su ponti o stive attrezzati per il loro stivaggio permanente si applica la Tabella 2. ----> Vedere Tabelle da Pag. 11 a Pag. 12 del S.O. <----