IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
   Vista  la  legge  5  giugno  1962,  n.  616  sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
   Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di
contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo  stato  liquido
oppure  allo  stato  di  gas liquefatti, contenute nella circolare n.
310474/MP datata 1› agosto 1974;
   Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di
veicoli cisterna stradali o ferroviari  contenenti  merci  pericolose
allo  stato  liquido  oppure  allo stato di gas liquefatti, contenute
nella circolare n. 310476/MP datata 1› agosto 1974;
   Vista la circolare n. 3100126 del 25 febbraio 1977, con  la  quale
sono  stati aggiunti alcuni gas liquefatti refrigerati all'elenco dei
gas di cui agli allegati 2 alle suddette circolari 310474 e 310476;
   Rilevato che in questi ultimi tempi sono  pervenute  al  Ministero
istanze da parte di armatori e industrie chimiche nazionali, tendenti
ad  ottenere  l'aggiornamento  dell'elenco  di  tali  gas  liquefatti
refrigerati e delle relative norme che ne disciplinano  il  trasporto
via   mare,   sulla   base  delle  istruzioni  contenute  nel  Codice
internazionale marittimo per  il  trasporto  delle  merci  pericolose
(IMDG  Code),  adottato dalla Organizzazione internazionale marittima
(IMO)  con  risoluzione  A.81  (IV)  del  27  settembre  1965,   come
modificato;
   Visto  l'art.  4,  punto  2 del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;
   Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e
successivi  emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai
sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;
   Tenuto conto che  le  norme  di  cui  al  cap.  VII  della  citata
Convenzione  del  1974,  come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti
tecnici, alle istruzioni contenute nel citato  Codice  internazionale
(IMDG Code);
   Tenuta  presente  l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina  del
trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia  per  motivi  di
sicurezza, che per motivi economico-commerciali;
   Ritenuto  pertanto  necessario  ed urgente aggiornare la normativa
nazionale sopra richiamata  per  allinearla  alle  citate  istruzioni
internazionali;
   Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono  approvate  le  unite  "Norme  per  i contenitori cisterna, i
veicoli cisterna stradali e i veicoli cisterna ferroviari da  adibire
al trasporto marittimo di gas liquefatti refrigerati della classe 2".