IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1 agosto 1974; Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, contenute nella circolare n. 310476/MP datata 1 agosto 1974; Vista la circolare n. 3100126 del 25 febbraio 1977, con la quale sono stati aggiunti alcuni gas liquefatti refrigerati all'elenco dei gas di cui agli allegati 2 alle suddette circolari 310474 e 310476; Rilevato che in questi ultimi tempi sono pervenute al Ministero istanze da parte di armatori e industrie chimiche nazionali, tendenti ad ottenere l'aggiornamento dell'elenco di tali gas liquefatti refrigerati e delle relative norme che ne disciplinano il trasporto via mare, sulla base delle istruzioni contenute nel Codice internazionale marittimo per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato; Visto l'art. 4, punto 2 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa; Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata Convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel citato Codice internazionale (IMDG Code); Tenuta presente l'esigenza di uniformita' di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali; Ritenuto pertanto necessario ed urgente aggiornare la normativa nazionale sopra richiamata per allinearla alle citate istruzioni internazionali; Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Decreta: Art. 1. Sono approvate le unite "Norme per i contenitori cisterna, i veicoli cisterna stradali e i veicoli cisterna ferroviari da adibire al trasporto marittimo di gas liquefatti refrigerati della classe 2".