Art. 4.
                Collocazione delle apparecchiature RM
  1. La collocazione delle  apparecchiature  RM  del  gruppo  A  deve
rispettare i seguenti criteri:
   adeguamento   alla  domanda  di  prestazione  attuale  o  prevista
nell'area territoriale o comunque  nel  bacino  d'utenza  potenziale,
secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione
o della provincia autonoma;
   integrazione   con   strutture   specialistiche   gia'  esistenti,
finalizzata  al  loro  utilizzo  multi-specialistico  di  diagnostica
mediante   immagini   o  mono-specialistico  limitatamente  a  unita'
autonome di diagnosi e cura di  elevata  qualificazione  cardiologica
e/o   cardiochirurgica,   neurologica  e/o  neurochirugica;  ospedali
specializzati ortopedico-traumatologici.
  2. La collocazione di apparecchiature RM del gruppo B e' consentita
solo presso grandi complessi di ricerca  e  studio  ad  alto  livello
scientifico   (universita'   ed   enti   di   ricerca,   policlinici,
I.R.C.C.S.), ai fini della validazione clinica di metodologie RM  in-
novative,  che  richiedono  l'uso  di  campi  magnetici superiori a 2
tesla.