IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1989, con il quale all'art. 2- bis si e' stabilito che l'importo corrispondente al finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990 veniva ripartito tra gli enti locali secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro sentite le associazioni di categorie (ANCI, UPI, UNCEM); Rilevato che l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, prevede la copertura finanziaria per gli oneri contrattuali 1988-1990 e per gli oneri 1991; Preso atto che con il decreto ministeriale 8 agosto 1990, e' stato ripartito tra comuni, province e comunita' montane l'onere del contratto per gli anni 1988-1990 secondo criteri concordati dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM; Riscontrato che si sono verificate discordanze che gli enti locali hanno rilevato in ordine alla comunicazione relativa al numero dei dipendenti alla data del 30 giugno 1988 e che si e' dovuto effettuare la revisione delle schede relative al censimento del 30 giugno 1988 e delle segnalazioni pervenute dai singoli enti; Ritenuto necessario apportare le variazioni al numero dei dipendenti cui ragguagliare il contributo da corrispondere, per gli enti di cui all'allegato che forma parte integrante del presente decreto; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 333 che prevede per gli oneri contrattuali 1991 un fondo di lire 2.503 miliardi; Ritenuto che in sede di ripartizione del fondo di lire 2.503 miliardi, si rende altresi' necessario procedere ai conguagli dei contributi spettanti per gli oneri contrattuali relativi agli anni 1988-1990; Considerato che, ai fini di prevedere i relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno cui imputare l'assegnazione del contributo, e' necessario determinare separatamente per ciascuna categoria di enti (comuni, province e comunita' montane) l'onere complessivo; Rilevato che sulla base dei dati del censimento effettuato al 30 giugno 1988, sono stati determinati i costi medi 1991 per dipendente di ogni tipologia di ente; Visto, quindi, che l'onere contrattuale per singolo ente e' costituito dal prodotto tra il costo medio relativo alla tipologia cui l'ente appartiene ed il numero degli addetti individuati dal citato censimento; Preso atto che dal calcolo degli oneri dei singoli enti si risale all'importo complessivo, distinto per ognuna delle tre tipologie di enti ed alle relative percentuali da utilizzare per il riparto del contributo erariale: comuni 88,12605687 per cento; province 10,84373937 per cento; comunita' montane 1,03020376 per cento; Visto il parere espresso da U.P.I., A.N.C.I. e U.N.C.E.M. in merito all'adozione dei criteri e della metodologia sopra esposta; Decreta: Art. 1. Il fondo di lire 2.503 miliardi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1991 discendente dall'applicazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali e' destinato per lire 11.852.616.990 ad effettuare i conguagli a seguito delle variazioni riconosciute agli enti locali che hanno ricevuto importi inferiori per gli oneri contrattuali 1988-1990 e per L. 2.491.147.383.010 alla ripartizione del finanziamento dei maggiori oneri contrattuali per il 1991.