IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n.
38 del 1989, con il  quale  all'art.  2-  bis  si  e'  stabilito  che
l'importo  corrispondente  al  finanziamento degli oneri contrattuali
1988-1990 veniva  ripartito  tra  gli  enti  locali  secondo  criteri
stabiliti  con  decreto  del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del tesoro sentite le associazioni di categorie (ANCI,  UPI,
UNCEM);
  Rilevato  che l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333, prevede la copertura finanziaria per gli oneri
contrattuali 1988-1990 e per gli oneri 1991;
  Preso atto che con il decreto ministeriale 8 agosto 1990, e'  stato
ripartito  tra  comuni,  province  e  comunita'  montane  l'onere del
contratto per gli anni 1988-1990 secondo criteri concordati dall'UPI,
dall'ANCI e dall'UNCEM;
  Riscontrato che si sono verificate discordanze che gli enti  locali
hanno  rilevato  in  ordine alla comunicazione relativa al numero dei
dipendenti alla data del 30 giugno 1988 e che si e' dovuto effettuare
la revisione delle schede relative al censimento del 30 giugno 1988 e
delle segnalazioni pervenute dai singoli enti;
  Ritenuto  necessario  apportare  le  variazioni   al   numero   dei
dipendenti  cui  ragguagliare il contributo da corrispondere, per gli
enti di cui all'allegato che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto;
  Visto  il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 333 che
prevede per gli oneri  contrattuali  1991  un  fondo  di  lire  2.503
miliardi;
  Ritenuto  che  in  sede  di  ripartizione  del  fondo di lire 2.503
miliardi, si rende altresi' necessario  procedere  ai  conguagli  dei
contributi  spettanti  per  gli oneri contrattuali relativi agli anni
1988-1990;
  Considerato che, ai fini di prevedere  i  relativi  capitoli  dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'interno cui
imputare l'assegnazione del  contributo,  e'  necessario  determinare
separatamente  per  ciascuna  categoria  di  enti (comuni, province e
comunita' montane) l'onere complessivo;
  Rilevato che sulla base dei dati del censimento  effettuato  al  30
giugno  1988, sono stati determinati i costi medi 1991 per dipendente
di ogni tipologia di ente;
  Visto,  quindi,  che  l'onere  contrattuale  per  singolo  ente  e'
costituito  dal  prodotto  tra il costo medio relativo alla tipologia
cui l'ente appartiene ed il  numero  degli  addetti  individuati  dal
citato censimento;
  Preso  atto  che dal calcolo degli oneri dei singoli enti si risale
all'importo complessivo, distinto per ognuna delle tre  tipologie  di
enti  ed  alle  relative percentuali da utilizzare per il riparto del
contributo  erariale:  comuni   88,12605687   per   cento;   province
10,84373937 per cento; comunita' montane 1,03020376 per cento;
  Visto il parere espresso da U.P.I., A.N.C.I. e U.N.C.E.M. in merito
all'adozione dei criteri e della metodologia sopra esposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  fondo  di lire 2.503 miliardi per il finanziamento dei maggiori
oneri contrattuali 1991 discendente dall'applicazione  del  contratto
1988-1990  relativo  al  comparto  del personale degli enti locali e'
destinato per lire 11.852.616.990 ad effettuare i conguagli a seguito
delle variazioni riconosciute agli enti  locali  che  hanno  ricevuto
importi  inferiori  per  gli  oneri  contrattuali  1988-1990 e per L.
2.491.147.383.010 alla ripartizione del  finanziamento  dei  maggiori
oneri contrattuali per il 1991.