Art. 2.
  L'importo  di  L.  11.852.616.990  di  cui  L.  962.794.015  per le
amministrazioni provinciali, L. 10.718.221.800  per  i  comuni  e  L.
171.601.175  per  le  comunita'  montane  (allegato 2) e' determinato
prendendo le variazioni algebriche riconosciute agli enti  locali  in
ordine  al  numero  dei  dipendenti  alla  data  del 30 giugno 1988 e
moltiplicandole  per  l'importo  unitario  spettante  per  gli  oneri
contrattuali 1988-1990.