Art. 2. L'importo di L. 11.852.616.990 di cui L. 962.794.015 per le amministrazioni provinciali, L. 10.718.221.800 per i comuni e L. 171.601.175 per le comunita' montane (allegato 2) e' determinato prendendo le variazioni algebriche riconosciute agli enti locali in ordine al numero dei dipendenti alla data del 30 giugno 1988 e moltiplicandole per l'importo unitario spettante per gli oneri contrattuali 1988-1990.