Art. 2. E' tenuto a frequentare il corso il personale di coperta e di macchina che deve essere addetto alle operazioni di carico o di discarica o ai relativi macchinari a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti a meno che non sia stato imbarcato per almeno tre mesi sulle navi medesime negli ultimi cinque anni. La frequenza del corso puo' essere sostituita da un idoneo tirocinio pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti alle dipendenze di un ufficiale responsabile del carico che deve comprovare l'avvenuto addestramento con apposita annotazione sul giornale nautico. Detto personale, prima di eseguire le operazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, deve essere in possesso dell'attestato relativo al corso antincendio.