Art. 2.
  E'  tenuto  a  frequentare  il  corso  il personale di coperta e di
macchina che deve essere addetto  alle  operazioni  di  carico  o  di
discarica  o  ai relativi macchinari a bordo di navi cisterna adibite
al trasporto di gas liquefatti a meno che non sia stato imbarcato per
almeno tre mesi sulle navi medesime negli ultimi cinque anni.
  La  frequenza  del  corso  puo'  essere  sostituita  da  un  idoneo
tirocinio  pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato a
bordo di navi cisterna adibite al trasporto di  gas  liquefatti  alle
dipendenze   di   un  ufficiale  responsabile  del  carico  che  deve
comprovare l'avvenuto  addestramento  con  apposita  annotazione  sul
giornale nautico.
  Detto  personale,  prima  di eseguire le operazioni di cui al primo
comma dell'art. 2 del  presente  decreto,  deve  essere  in  possesso
dell'attestato relativo al corso antincendio.