Art. 6.
  Al  termine  del  corso,  i  partecipanti devono sostenere un esame
teorico-pratico  dinanzi  ad  una  commissione   presieduta   da   un
rappresentante  del  Ministero  della marina mercantile, composta dal
direttore del corso, da  almeno  due  membri  del  corpo  docente  e,
eventualmente,  integrata  da un esperto nominato dal Ministero della
marina mercantile.