Art. 7.
  A  coloro  che  abbiano  superato  l'esame con esito favorevole, e'
rilasciato un attestato secondo il modello indicato  nell'allegato  D
al presente decreto.
  A  coloro  che abbiano effettuato il tirocinio di cui all'art. 2 e'
rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato E.
  Restano validi gli attestati rilasciati  anteriormente  all'entrata
in vigore del presente decreto.