Art. 7. A coloro che abbiano superato l'esame con esito favorevole, e' rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato D al presente decreto. A coloro che abbiano effettuato il tirocinio di cui all'art. 2 e' rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato E. Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.