IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento di esecuzione;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  16  dicembre  1985,
concernente  l'adesione  alla  convenzione  sulle norme relative alla
formazione della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  e  alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24  novembre  1987,  relativo  al
deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il  26  novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista   la  regola  V/1  della  citata  convenzione  internazionale
relativa ai requisiti minimi obbligatori  per  l'addestramento  e  la
qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  gennaio  1987,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del  19  febbraio
1987,  con  il quale e' stato istituito il corso di familiarizzazione
alle tecniche di sicurezza per navi petroliere;
  Tenuto conto della necessita' di  ottemperare  a  quanto  richiesto
dalla  suddetta  regola  nonche'  di  aggiornare  i  programmi  e  le
attrezzature per lo svolgimento del corso di  familiarizzazione  alle
tecniche di sicurezza per navi petroliere;
  Sentito   il   comitato  tecnico  sull'istruzione,  l'addestramento
professionale, l'aggiornamento  e  la  qualificazione  del  personale
marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;
  Tenuto  conto  delle risultanze dei lavori del sottocomitato ad hoc
istituito in seno  al  predetto  comitato,  delegato  a  stabilire  i
requisiti    necessari    per    l'organizzazione    dei   corsi   di
familiarizzazione per navi petroliere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  istituito  il  corso  di  familiarizzazione  alle  tecniche  di
sicurezza  per  navi petroliere della durata non inferiore a quindici
ore.
  Il programma da svolgere deve essere  conforme  a  quello  indicato
nell'allegato A al presente decreto.