Art. 2.
  E'  tenuto  a  frequentare  il  corso  il personale di coperta e di
macchina che deve essere addetto  alle  operazioni  di  carico  o  di
discarica  o ai relativi macchinari a bordo di navi petroliere a meno
che non sia stato imbarcato per almeno tre mesi sulle  navi  medesime
negli ultimi cinque anni.
  La  frequenza  del  corso  puo'  essere  sostituita  da  un  idoneo
tirocinio pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato  a
bordo di navi petroliere alle dipendenze di un ufficiale responsabile
del  carico che deve comprovare l'avvenuto addestramento con apposita
annotazione sul giornale nautico.
  Detto personale, prima di eseguire le operazioni di  cui  al  primo
comma  dell'art.  2  del  presente  decreto,  deve essere in possesso
dell'attestato relativo al corso antincendio.