Art. 2. Sono tenuti a frequentare il corso i comandanti, i direttori di macchina, nonche' gli ufficiali di coperta e di macchina che devono assumere responsabilita' nelle operazioni di caricazione, discarica e custodia in transito o maneggio del carico a bordo delle suddette navi. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso della certificazione rilasciata ai sensi del punto 1 della regola V/1, prevista dal decreto ministeriale 18 luglio 1991, ivi compreso l'attestato relativo al corso antincendio.