Art. 2.
  Sono tenuti a frequentare il corso i  comandanti,  i  direttori  di
macchina,  nonche'  gli ufficiali di coperta e di macchina che devono
assumere responsabilita' nelle operazioni di caricazione, discarica e
custodia in transito o maneggio del carico  a  bordo  delle  suddette
navi.
  L'ammissione   al   corso   e'   subordinata   al   possesso  della
certificazione rilasciata ai sensi del  punto  1  della  regola  V/1,
prevista  dal  decreto  ministeriale  18  luglio  1991,  ivi compreso
l'attestato relativo al corso antincendio.