Art. 4. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi, anche provenienti da Stati esteri, in numero non superiore a venti, divisi nelle esercitazioni pratiche in gruppi di non piu' di cinque. Da apposita scheda personale deve risultare che ciascun partecipante ha effettuato esercitazione pratica su ogni singola attrezzatura ed apparecchiatura.