Art. 4.
  Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi,  anche  provenienti
da  Stati  esteri,  in  numero  non  superiore  a venti, divisi nelle
esercitazioni pratiche in gruppi di non piu' di cinque.
  Da  apposita  scheda   personale   deve   risultare   che   ciascun
partecipante  ha  effettuato  esercitazione  pratica  su ogni singola
attrezzatura ed apparecchiatura.