Art. 6.
  Al termine del corso, i  partecipanti  devono  sostenere  un  esame
teorico-pratico   dinanzi   ad   una  commissione  presieduta  da  un
rappresentante del Ministero della marina  mercantile,  composta  dal
direttore  del  corso,  da  almeno  due  membri  del corpo docente e,
eventualmente, integrata da un esperto nominato dal  Ministero  della
marina mercantile.