Art. 7.
  A coloro che abbiano superato l'esame con esito  favorevole  e  che
abbiano  integrato  la  fase  addestrativa  a terra con un periodo di
pratica a bordo di due mesi, comprovato con apposita  annotazione  su
giornale  nautico, sotto la supervisione di un ufficiale responsabile
del carico, comprensivo  di  trasferimenti  del  carico  sia  per  la
caricazione  sia per la discarica, e' rilasciato un attestato secondo
il modello indicato  nell'allegato  D  al  presente  decreto,  i  cui
estremi verranno annotati sui titoli matricolari marittimi.
  Restano  validi gli attestati rilasciati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.