IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  16  dicembre  1985,
concernente  l'adesione  alla  convenzione  sulle norme relative alla
formazione della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  e  alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24  novembre  1987,  relativo  al
deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il  26  novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista   la  regola  V/3  della  citata  convenzione  internazionale
relativa ai requisiti minimi obbligatori  per  l'addestramento  e  la
qualificazione  di  comandanti,  ufficiali  e comuni di navi cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti;
  Considerato che, secondo quanto disposto dalla predetta regola,  e'
richiesto,  tra  l'altro,  per i comandanti, i direttori di macchina,
nonche' gli ufficiali di coperta e di macchina  che  devono  assumere
responsabilita' nelle operazioni di caricazione, discarica e custodia
in  transito  o  maneggio  del  carico  a  bordo delle suddette navi,
l'espletamento di un corso di sicurezza per navi cisterna adibite  al
trasporto di gas liquefatti;
  Tenuto  conto  delle  indicazioni  contenute  nella  risoluzione 12
adottata dall'IMO nella  conferenza  di  Londra  del  1978,  relativa
all'addestramento e alla qualificazione del personale predetto;
  Ritenuta la necessita' di determinare criteri relativi a programmi,
strutture  ed  attrezzature per lo svolgimento del corso di sicurezza
per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquifatti, che tengano
conto anche della esperienza acquisita attraverso la  sperimentazione
attuata  in  materia  e  dello  sviluppo  delle  tecnologie  di  tipo
informatico applicate al settore;
  Sentito  il  comitato  tecnico   sull'istruzione,   l'addestramento
professionale,  l'aggiornamento  e  la  qualificazione  del personale
marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;
  Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato  ad  hoc
istituito  in  seno  al  predetto  comitato,  delegato  a stabilire i
requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di  sicurezza  per
navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  istituito  il  corso  di sicurezza per navi cisterna adibite al
trasporto di gas liquefatti della durata  non  inferiore  a  settanta
ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in
esercitazioni pratiche.
  Il  programma  da  svolgere  deve essere conforme a quello indicato
nell'allegato A al presente decreto.