IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la regola V/3 della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; Considerato che, secondo quanto disposto dalla predetta regola, e' richiesto, tra l'altro, per i comandanti, i direttori di macchina, nonche' gli ufficiali di coperta e di macchina che devono assumere responsabilita' nelle operazioni di caricazione, discarica e custodia in transito o maneggio del carico a bordo delle suddette navi, l'espletamento di un corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; Tenuto conto delle indicazioni contenute nella risoluzione 12 adottata dall'IMO nella conferenza di Londra del 1978, relativa all'addestramento e alla qualificazione del personale predetto; Ritenuta la necessita' di determinare criteri relativi a programmi, strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquifatti, che tengano conto anche della esperienza acquisita attraverso la sperimentazione attuata in materia e dello sviluppo delle tecnologie di tipo informatico applicate al settore; Sentito il comitato tecnico sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990; Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato ad hoc istituito in seno al predetto comitato, delegato a stabilire i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; Decreta: Art. 1. E' istituito il corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.