Art. 2.
  Sono  tenuti  a  frequentare  il corso i comandanti, i direttori di
macchina, nonche' gli ufficiali di coperta e di macchina  che  devono
assumere responsabilita' nelle operazioni di caricazione, discarica e
custodia  in  transito  o  maneggio del carico a bordo delle suddette
navi.
  L'ammissione  al   corso   e'   subordinata   al   possesso   della
certificazione  rilasciata  ai  sensi  del  punto 1 della regola V/3,
prevista dal  decreto  ministeriale  18  luglio  1991,  ivi  compreso
l'attestato relativo al corso antincendio.