Art. 7.
  A  coloro  che  abbiano superato l'esame con esito favorevole e che
abbiano integrato la fase addestrativa a  terra  con  un  periodo  di
pratica  a  bordo di due mesi, comprovato con apposita annotazione su
giornale nautico, sotto la supervisione di un ufficiale  responsabile
del  carico,  comprensivo  di  trasferimenti  del  carico  sia per la
caricazione sia per la discarica, e' rilasciato un attestato  secondo
il  modello  indicato  nell'allegato  D  al  presente  decreto, i cui
estremi verranno annotati sui titoli matricolari marittimi.
  Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto.