Art. 7. A coloro che abbiano superato l'esame con esito favorevole e che abbiano integrato la fase addestrativa a terra con un periodo di pratica a bordo di due mesi, comprovato con apposita annotazione su giornale nautico, sotto la supervisione di un ufficiale responsabile del carico, comprensivo di trasferimenti del carico sia per la caricazione sia per la discarica, e' rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato D al presente decreto, i cui estremi verranno annotati sui titoli matricolari marittimi. Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.