Art. 2.
  La liquidazione si svolgera' secondo le ordinarie norme in  vigore,
con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi
dell'art.  206  della  legge  16  marzo  1942,  n.  267,  l'esercizio
dell'impresa (esercizio provvisorio).
  Il presente decreto sara'  pubblicato  per  esteso  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione, a
cura del liquidatore,  al  registro  delle  imprese  territorialmente
competente.
   Roma, 3 settembre 1991
                                                   Il Ministro: GORIA