Art. 12.
  Il 18 settembre 1991 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso
la sezione di tesoreria  provinciale  di  Roma  il  controvalore  del
capitale  nominale  dei  buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione,
costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma  del
prezzo   fisso   di   emissione   e   dell'importo  del  "diritto  di
sottoscrizione", senza dietimi di interesse.
  La sezione di tesoreria provinciale di Roma  rilascera',  pertanto,
per detto versamento, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato:  per  l'importo  relativo al "prezzo fisso di emissione" e per
quello relativo al "diritto di sottoscrizione".