Art. 12. Il 18 settembre 1991 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del prezzo fisso di emissione e dell'importo del "diritto di sottoscrizione", senza dietimi di interesse. La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera', pertanto, per detto versamento, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al "prezzo fisso di emissione" e per quello relativo al "diritto di sottoscrizione".