Art. 2.
  I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente  decreto  sono
costituiti  da  titoli  al  portatore  nei  tagli  da  L.  5.000.000,
10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e  1.000.000.000  di
capitale   nominale.  Per  esclusive  esigenze  interne  della  Banca
d'Italia  possono  essere  allestiti  titoli   del   taglio   da   L.
10.000.000.000.
  In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per
il  tramite  della  Direzione generale del debito pubblico, di cui al
successivo art. 14, possono essere rilasciati titoli nominativi anche
per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.  Al  fine
di  consentire  l'eventuale  tramutamento al portatore di tali titoli
nominativi, e' previsto l'allestimento di  titoli  al  portatore  nei
tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.
  Sui  nuovi  buoni  al  portatore  e' ammessa la riunione a semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere  presentati
per il tramutamento al nome.
  I  buoni  nominativi  potranno,  su  domanda  degli aventi diritto,
essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano  gravati  da
vincoli  differenti,  potranno  essere riuniti al nome della medesima
persona o del medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I segni caratteristici dei titoli nominativi sono  quelli  indicati
nel  decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.