Art. 6. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del comma 1 dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione verra' attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del "diritto di sottoscrizione", senza dietimi di interesse. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".