IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico; Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1990, che identifica le classi di patologia e le prestazioni fruibili presso gli anzidetti centri di altissima specializzazione; Visto in particolare l'art. 3 del sopracitato decreto 24 gennaio 1990 che prevede che l'elenco delle prestazioni fruibili all'estero sia sottoposto a periodiche revisioni; Considerato che, in applicazione di quanto sopra, il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 25 luglio 1991, ha proposto di confermare l'elenco di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1990 con alcune integrazioni; Ritenuto di procedere all'integrazione del decreto ministeriale 24 gennaio 1990 in conformita' a quanto proposto dal Consiglio superiore di sanita'; Ritenuta, inoltre, l'opportunita' di chiarire la portata del comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, al fine di assicurare omogeneita' di comportamento in tutto il territorio nazionale; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 settembre 1991 l'elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione contenuto nel decreto del Ministro della sanita' 24 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1990, e' integrato come segue: Tempo di attesa massimo --- chirurgia plastica ricostruttiva a seguito di interventi demolitivi. . . . . . . 180 gg. chirurgia oncologica che richieda interventi di particolare complessita'. . . . . 30 gg. trapianto di cornea. . . . . . . . . . . . . . . 180 gg. trattamento conservativo delle neoformazioni della coroide con irradiazione protonica, quando non siano indicati altri trattamenti radianti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 2. Le prestazioni di cui al richiamato decreto ministeriale 24 gennaio 1990, cosi' come integrato dal presente decreto, per le quali non e' indicato alcun tempo di attesa sono quelle non ottenibili adeguatamente in Italia in quanto richiedenti specifiche professionalita' o procedure tecniche o curative non praticate sul territorio nazionale.