IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il proprio decreto in data 3 novembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, concernente i criteri
per la  fruizione  di  prestazioni  assistenziali  presso  centri  di
altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani
residenti  in  Italia,  per  prestazioni che non siano ottenibili nel
nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla  particolarita'
del caso clinico;
  Visto  il proprio decreto in data 24 gennaio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del  2  febbraio  1990,  che  identifica  le
classi  di  patologia  e le prestazioni fruibili presso gli anzidetti
centri di altissima specializzazione;
  Visto in particolare l'art. 3 del sopracitato  decreto  24  gennaio
1990  che  prevede che l'elenco delle prestazioni fruibili all'estero
sia sottoposto a periodiche revisioni;
  Considerato che, in applicazione  di  quanto  sopra,  il  Consiglio
superiore di sanita', nella seduta del 25 luglio 1991, ha proposto di
confermare  l'elenco  di  cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1990
con alcune integrazioni;
  Ritenuto di procedere all'integrazione del decreto ministeriale  24
gennaio 1990 in conformita' a quanto proposto dal Consiglio superiore
di sanita';
  Ritenuta,  inoltre, l'opportunita' di chiarire la portata del comma
2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989,  al  fine  di
assicurare  omogeneita'  di  comportamento  in  tutto  il  territorio
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1  settembre  1991  l'elenco  delle  prestazioni
fruibili  presso  centri  di altissima specializzazione contenuto nel
decreto del Ministro della sanita' 24 gennaio 1990, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 27 del 2 febbraio
1990, e' integrato come segue:
                                                      Tempo di attesa
                                                          massimo
                                                            ---
chirurgia plastica ricostruttiva
 a seguito di interventi demolitivi. . . . . . .           180 gg.
chirurgia oncologica che richieda
 interventi di particolare complessita'. . . . .            30 gg.
trapianto di cornea. . . . . . . . . . . . . . .           180 gg.
trattamento conservativo delle neoformazioni
 della coroide con irradiazione protonica,
 quando non siano indicati altri trattamenti
 radianti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            ---
  2. Le prestazioni di cui  al  richiamato  decreto  ministeriale  24
gennaio 1990, cosi' come integrato dal presente decreto, per le quali
non  e'  indicato  alcun  tempo  di attesa sono quelle non ottenibili
adeguatamente   in   Italia   in   quanto   richiedenti    specifiche
professionalita'  o  procedure  tecniche o curative non praticate sul
territorio nazionale.