Art. 2. Nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1989), concernente le prestazioni di comprovata eccezionale gravita' ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino gia' all'estero, rientrano esclusivamente i casi per i quali l'assistito comprovi la sussistenza, al momento del trasferimento all'estero, dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 3 novembre 1989 (dimostrazione di essere in lista di attesa, presso almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990 e successive modificazioni) e l'attivazione, prima di recarsi all'estero, delle procedure per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure.