Art. 2.
  Nella  previsione  di  cui  al  comma 2 dell'art. 7 del decreto del
Ministro della sanita' 3 novembre  1989  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 273 del 22 novembre 1989),
concernente le prestazioni  di  comprovata  eccezionale  gravita'  ed
urgenza,  ivi  comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino
gia'  all'estero,  rientrano  esclusivamente  i  casi  per  i   quali
l'assistito  comprovi  la  sussistenza,  al momento del trasferimento
all'estero, dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2  del
predetto  decreto  ministeriale  3  novembre  1989  (dimostrazione di
essere in lista di attesa, presso almeno due  strutture  pubbliche  o
convenzionate  con  il Servizio sanitario nazionale, da un periodo di
tempo superiore a quello massimo previsto dal decreto ministeriale 24
gennaio 1990 e successive modificazioni) e  l'attivazione,  prima  di
recarsi  all'estero, delle procedure per ottenere l'autorizzazione al
trasferimento per cure.