Art. 3.
  L'intervento previsto nella presente  ordinanza  e'  dichiarato  di
pubblica utilita', urgente e indifferibile e per la sua attuazione la
regione  Piemonte  puo' procedere all'affidamento dei lavori mediante
trattativa privata previa gara  ufficiosa  tra  non  meno  di  cinque
ditte, fatta salva ogni piu' celere procedura di legge.
  L'ente  attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei lavori
entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza.