Art. 4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvedera' alla nomina dei collaudatori il cui onere e' a carico del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 1991 Il Ministro: CAPRIA