Art. 4.
  Il  Ministro  per  il   coordinamento   della   protezione   civile
provvedera' alla nomina dei collaudatori il cui onere e' a carico del
Dipartimento  della protezione civile nell'ambito della somma posta a
disposizione per l'intervento.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 settembre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA