(all. 1 - art. 1)
  V - Bacillus Subtilis e Bacillus Licheniformis, in associazione nel
rapporto 50:50:
    a)  quantita'  massima  ammessa negli integratori medicati per le
specie animali di cui al punto b):
    novemiliardi e seicentomilioni di cellule vive  per  grammo,  per
integratori destinati all'industria mangimistica;
    unmiliardo  e  novecentoventimilioni  di cellule vive per grammo,
per integratori destinati agli allevatori;
    b) quantita' minima ammessa nei mangimi completi o  complementari
medicati:
    suini  fino  a  30  kg  di  peso  vivo:  non meno di unmiliardo e
duecentomilioni di cellule vive per chilogrammo di mangime;
    suini oltre i 30 kg di peso vivo: non meno di seicentomilioni  di
cellule vive per chilogrammo di mangime.