ALLEGATO B 1) Programma esecutivo. Il soggetto ammesso al finanziamento elabora entro sessanta giorni dalle intervenute registrazioni del presente decreto un programma esecutivo delle attivita' che proponga, tra l'altro, la tipologia e i tempi per il controllo e la verifica dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi finanziati. Qualora il soggetto ammesso debba procedere ad indire procedure di selezione degli esecutori sono inviati al Ministero dell'ambiente i relativi capitolati tecnici prima della loro approvazione. Il Ministero dell'ambiente puo' richiedere, nel termine di quindici giorni modifiche intese a garantire la migliore riuscita del progetto. 2) Modalita' di erogazione. L'erogazione del finanziamento e' determinata in tre rate come segue: 10% dell'importo complessivo una volta ultimata l'elaborazione del programma esecutivo di cui al precedente punto 1); 50% dell'importo complessivo a stato di avanzamento dell'intervento; 40% a saldo. Il Ministero dell'ambiente provvedera' a corrispondere dette rate direttamente ai soggetti esecutori del progetto espressamente indicati dalle amministrazioni centrali ed enti finanziati. 3) Comitato di vigilanza. L'approvazione del programma esecutivo, ovvero dei capitolati tecnici nonche' l'attivita' di controllo e di verifica, di cui al precedente punto 1), e' affidata ad un comitato di vigilanza nominato dal Ministro dell'ambiente su proposta del dirigente generale del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente. Le spese di funzionamento del comitato di vigilanza sono a carico del soggetto ammesso al finanziamento fino ad un massimo dello 0,75% dell'importo del progetto. 4) Obblighi del soggetto finanziato. Conformemente a quanto contenuto al paragrafo 2 della sezione IV della deliberazione 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il soggetto titolare del finanziamento assume, per i cinque anni successivi alla realizzazione del progetto, l'obbligo di: acquisire al sistema informativo e di monitoraggio ambientale del Ministero dell'ambiente, previa integrazione e sviluppo, analoghi sistemi disponibili, anche sotto forma di moduli e/o data base parziali, e di prodotti cartografici; predisporre e realizzare l'interfaccia con il sistema informativo del Ministero dell'ambiente per il trasferimento e per la reciproca utilizzazione dei dati; ed inoltre si obbliga a: consentire in qualunque momento l'accesso alle strutture operative di funzionari del Ministero dell'ambiente all'uopo incaricati; garantire in permanenza l'efficienza del sistema e il miglior funzionamento dei relativi beni strumentali; non utilizzare i dati acquisiti per scopi estranei a quelli istituzionali. 5) Compenso e proprieta' dei beni strumentali. A titolo di compenso per le prestazioni di cui al precedente punto 4, e' riservata al soggetto titolare del finanziamento l'esclusiva proprieta' dei beni strumentali.