(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO B
1) Programma esecutivo.
  Il  soggetto ammesso al finanziamento elabora entro sessanta giorni
dalle intervenute registrazioni del  presente  decreto  un  programma
esecutivo delle attivita' che proponga, tra l'altro, la tipologia e i
tempi per il controllo e la verifica dello stato di avanzamento della
realizzazione degli interventi finanziati.
  Qualora  il soggetto ammesso debba procedere ad indire procedure di
selezione degli esecutori sono inviati al Ministero  dell'ambiente  i
relativi   capitolati  tecnici  prima  della  loro  approvazione.  Il
Ministero dell'ambiente puo'  richiedere,  nel  termine  di  quindici
giorni   modifiche  intese  a  garantire  la  migliore  riuscita  del
progetto.
2) Modalita' di erogazione.
  L'erogazione del finanziamento e'  determinata  in  tre  rate  come
segue:
   10% dell'importo complessivo una volta ultimata l'elaborazione del
programma esecutivo di cui al precedente punto 1);
   50%    dell'importo    complessivo    a   stato   di   avanzamento
dell'intervento;
   40% a saldo.
  Il Ministero dell'ambiente provvedera' a corrispondere  dette  rate
direttamente   ai   soggetti  esecutori  del  progetto  espressamente
indicati dalle amministrazioni centrali ed enti finanziati.
3) Comitato di vigilanza.
  L'approvazione  del  programma  esecutivo,  ovvero  dei  capitolati
tecnici  nonche'  l'attivita'  di  controllo e di verifica, di cui al
precedente punto 1), e' affidata ad un comitato di vigilanza nominato
dal Ministro dell'ambiente su proposta  del  dirigente  generale  del
servizio   valutazione   dell'impatto   ambientale,  informazione  ai
cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.
  Le spese di funzionamento del comitato di vigilanza sono  a  carico
del  soggetto ammesso al finanziamento fino ad un massimo dello 0,75%
dell'importo del progetto.
4) Obblighi del soggetto finanziato.
  Conformemente a quanto contenuto al paragrafo 2  della  sezione  IV
della  deliberazione 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per
la  programmazione  economica  (CIPE),  il  soggetto   titolare   del
finanziamento assume, per i cinque anni successivi alla realizzazione
del progetto, l'obbligo di:
   acquisire  al sistema informativo e di monitoraggio ambientale del
Ministero dell'ambiente, previa  integrazione  e  sviluppo,  analoghi
sistemi  disponibili,  anche  sotto  forma  di  moduli  e/o data base
parziali, e di prodotti cartografici;
   predisporre e realizzare l'interfaccia con il sistema  informativo
del  Ministero  dell'ambiente per il trasferimento e per la reciproca
utilizzazione dei dati;
ed inoltre si obbliga a:
   consentire in qualunque momento l'accesso alle strutture operative
di funzionari del Ministero dell'ambiente all'uopo incaricati;
   garantire  in  permanenza  l'efficienza  del  sistema e il miglior
funzionamento dei relativi beni strumentali;
   non utilizzare i  dati  acquisiti  per  scopi  estranei  a  quelli
istituzionali.
5) Compenso e proprieta' dei beni strumentali.
  A  titolo di compenso per le prestazioni di cui al precedente punto
4, e' riservata al soggetto titolare  del  finanziamento  l'esclusiva
proprieta' dei beni strumentali.