IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato
con   regio   decreto   27   luglio   1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni;
  Visto il regolamento approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;
  Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Ravvisata   l'opportunita'  di  assoggettare  alla  disciplina  dei
presidi medico-chirurgici gli occhiali premontati per  la  correzione
del difetto semplice della presbiopia;
  Sentiti  l'Istituto  superiore di sanita' ed il Consiglio superiore
di sanita';
  Visto il decreto  ministeriale  2  luglio  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1990;
  Tenuto  conto delle osservazioni formulate dalla Commissione CEE al
provvedimento succitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.1. Gli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice
della presbiopia sono sottoposti alla disciplina  prevista  dall'art.
189  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e  successive  modificazioni  e  dal
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1986, n. 128.
  1.2. Quali  occhiali  premontati  per  la  correzione  del  difetto
semplice  della  presbiopia si intendono quelli nei quali le lenti in
vetro o non,  otticamente  lavorate,  vengono  montate  in  opportune
montature, con produzione di tipo industriale.
  1.3.  I  prodotti  di cui al precedente comma 1.1 appartengono alla
classe A di cui all'art. 2 del regolamento citato. Ad essi si applica
"l'autorizzazione per prodotto" prevista  dall'art.  4  dello  stesso
regolamento.