IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Ravvisata l'opportunita' di assoggettare alla disciplina dei presidi medico-chirurgici gli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia; Sentiti l'Istituto superiore di sanita' ed il Consiglio superiore di sanita'; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1990; Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione CEE al provvedimento succitato; Decreta: Art. 1. 1.1. Gli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia sono sottoposti alla disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128. 1.2. Quali occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia si intendono quelli nei quali le lenti in vetro o non, otticamente lavorate, vengono montate in opportune montature, con produzione di tipo industriale. 1.3. I prodotti di cui al precedente comma 1.1 appartengono alla classe A di cui all'art. 2 del regolamento citato. Ad essi si applica "l'autorizzazione per prodotto" prevista dall'art. 4 dello stesso regolamento.